DECRETO 6 agosto 2015, n. 195 - Regolamento recante aggiornamento limitatamente agli acciai inossidabili al decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, recante: 'Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale'. (15G00209)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;

Visto il Regolamento CE n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 104 del 20 aprile 1973, e successive modificazioni, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, ed in particolare il decreto del Ministro della salute 11 novembre 2013, n. 140, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2013, n. 294;

Ritenuto di dover provvedere all'aggiornamento e ad ulteriori modificazioni del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni relativamente all'accertamento dell'idoneita' degli oggetti di acciaio inossidabile;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore di sanita' che si e' espresso nella seduta del 10 marzo 2015;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 22 aprile 2015 ai sensi e per gli effetti di cui alla direttiva 98/34/CE;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 21 maggio 2015;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 30 luglio 2015;

ADOTTA il seguente regolamento: Art. 1 1. L'articolo 37 del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 e successive modificazioni e' sostituito dal seguente: "Art. 37. - 1. L'idoneita' degli oggetti in acciaio inossidabile destinati a venire in contatto con gli alimenti deve essere accertata: a) per quanto riguarda la migrazione globale, con le modalita' indicate nella sezione 1 dell'Allegato IV;

  1. per quanto riguarda la migrazione specifica del cromo e del nichel, ove richiesto, con le modalita' indicate nella sezione 2, punti 3 e...

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