DECRETO 31 gennaio 2024 - Disposizioni per la disciplina delle modalita' operative del decreto 1° dicembre 2023, con specifico riferimento alle modalita' di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonche' alla fase dell'istruttoria procedimentale per l'erogazione delle risorse destinate agli investimenti effettuati dalle imprese che esercitano attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi. (24A00721)

IL DIRETTORE GENERALE

per la sicurezza stradale e l'autotrasporto

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014 - Suppl. ordinario n. 99 e, in particolare, l'articolo 1, comma 150 che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, una spesa annua per interventi in favore del settore dell'autotrasporto, demandando la ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

Vista, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del 29 dicembre 2022 - Suppl. ordinario n. 43

Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 304 del 30 dicembre 2022 - Suppl. ordinario n. 44

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 marzo 2022, n. 56, con il quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in base a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», le predette risorse finanziarie, pari a 240.000.000 di euro, sono state ripartite tra le diverse ipotesi di intervento

Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, piano di gestione n. 2, risultano accantonate risorse finanziarie pari a complessivi 25 milioni di euro (annualita' 2023) destinate al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.) e all'Albo nazionale degli autotrasportatori

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2023, n. 317 registrato dalla Corte dei conti in data 3 gennaio 2024 al n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 18 gennaio 2024, recante modalita' di ripartizione ed erogazione delle risorse finanziarie destinate a favore degli investimenti da sostenersi da parte delle imprese di autotrasporto

Visto in particolare l'art. 7, comma 2 del suddetto decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317, che rinvia ad un successivo decreto direttoriale la disciplina delle modalita' di dimostrazione dei requisiti tecnici di ammissibilita' agli incentivi, le relative modalita' di presentazione delle domande di ammissione nonche' le modalita' di svolgimento dell'attivita' istruttoria

Considerato che gli incentivi finanziari di cui al presente decreto sono inquadrabili nella cornice di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 e successive modificazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, nella misura in cui detti contributi si traducono nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima generazione e ad alta sostenibilita' dal punto di vista ambientale

Visti, in particolare, l'articolo 2, paragrafo 1, punto 29 e l'articolo 17 del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni, che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie imprese, nonche' gli articoli 36 e 36-ter che consentono aiuti agli investimenti per innalzare il livello della tutela ambientale o l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea

Preso atto che, ai fini della definizione dei costi ammissibili per la definizione dei relativi contributi, ai sensi del summenzionato regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni, occorre far riferimento, in via generale, al sovra-costo necessario per acquisire la tecnologia piu' evoluta da un punto di vista scientifico ed ambientale rispetto alla tecnologia meno evoluta e all'intensita' di aiuto specificamente prevista per le varie tipologie di investimenti come definita dal regolamento in parola

Visto, inoltre, l'articolo 8 del summenzionato regolamento (UE) n. 651/2014 e successive modificazioni in materia di cumulo degli incentivi costituenti aiuti di Stato

Visto, altresi', l'Allegato 1 al summenzionato regolamento che, al fine di circoscrivere la definizione di piccola e media impresa, stabilisce il numero dei dipendenti e le soglie finanziarie che definiscono le categorie

Visto l'articolo 10, commi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI), all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo che prevede la possibilita' della concessione di incentivi finanziari per la demolizione di veicoli non conformi al regolamento stesso

Visto il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

Visto il regolamento 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (Euro VI) e recante modifica degli allegati I e III della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Visto il regolamento UNECE 83 in materia di disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli con riferimento alle emissioni inquinanti sulla base del carburante utilizzato

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219 recante sistema di riqualificazione elettrica destinato ad equipaggiare autovetture M e N1 (c.d.

retrofit

)

Vista la legge 29 luglio 2015, n. 115 recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (Legge europea 2014) in materia di istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato (R.N.A.)

Vista la legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato

Considerato che il soggetto gestore della presente misura d'incentivazione e' la societa' RAM logistica, infrastrutture, trasporti S.p.a. (d'ora innanzi RAM o il soggetto gestore) cui compete, fra l'altro, la gestione della fase di presentazione delle domande e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente decreto

Decreta:

Art. 1

Finalita'

  1. Il presente decreto dispone in ordine alle modalita' operative del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2023, n. 317 con specifico riferimento alle modalita' di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di prenotazione, di rendicontazione nonche' alla fase dell'istruttoria procedimentale.

    Art. 2

    Modalita' di funzionamento

  2. La fase introduttiva del procedimento relativo alle domande di ammissione ai benefici e' articolata in due fasi distinte e successive:

    a) la fase di prenotazione, finalizzata ad accantonare, ad opera del soggetto gestore, l'importo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l'incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell'investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda secondo i termini e le modalita' di cui all'articolo 3 del presente decreto

    b) la successiva fase di rendicontazione dell'investimento, nel corso della quale i soggetti interessati hanno l'onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento secondo quanto previsto dall'articolo 4 del presente decreto.

  3. E' previsto un solo periodo di incentivazione. Nello specifico la finestra temporale e' la seguente:

    dal 4 marzo 2024 al 22 marzo 2024

    all'interno di detto periodo, fermo restando l'importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa previsto dall'articolo 2, comma 4 del decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317, gli aspiranti ai benefici potranno presentare le domande di accesso all'incentivo.

  4. All'interno di detto periodo di incentivazione ogni impresa ha diritto di presentare una sola domanda anche per piu' di una tipologia di investimenti per i quali viene richiesto l'incentivo e ricadenti nelle aree omogenee di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto ministeriale 1° dicembre 2023, n. 317.

  5. Le risorse finanziarie, complessivamente pari ad euro 25 milioni di euro di cui all'art. 1...

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