DECRETO 31 gennaio 2018 - Determinazione dei limiti dei compensi del Collegio arbitrale. (18A02621)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, recante «Codice dei contratti pubblici», e successive modificazioni, di seguito «codice» e, in particolare, l'art. 209, comma 16, che prevede che «La Camera arbitrale, su proposta del collegio arbitrale, determina con apposita delibera il compenso degli arbitri nei limiti stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Considerato che, ai sensi del citato art. 209, comma 16, del codice, il compenso per il collegio arbitrale, comprensivo dell'eventuale compenso per il segretario, non puo' comunque superare l'importo di 100.000 euro e che sono comunque vietati incrementi dei compensi massimi legati alla particolare complessita' delle questioni trattate, alle specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto;

Visto l'art. 216, comma 22, del codice, il quale dispone che «Le procedure di arbitrato di cui all'art. 209 si applicano anche alle controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di cui al medesimo art. 209, comma 1, per i quali i bandi o avvisi siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore del presente codice. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'art. 209, comma 16, si applica l'art. 10, commi da 1 a 6, e tariffa allegata, del decreto 2 dicembre 2000, n. 398.»;

Vista la proposta della Direzione generale per la regolazione e i contratti pubblici, trasmessa con nota prot. n. 9870 del 22 settembre 2017;

Vista la proposta della Direzione generale del personale e degli affari generali, trasmessa con nota prot. n. 4911 del 29 gennaio 2018, con la quale e' stato trasmesso lo schema di decreto di definizione dei limiti dei compensi spettanti agli arbitri;

Visto il parere dell'ANAC espresso con nota n. 5330 del 18 gennaio 2018;

Decreta: Art. 1 Criteri di determinazione del compenso 1. Il compenso spettante al collegio arbitrale, comprensivo del compenso del segretario nel caso di nomina, non puo' superare i limiti della tabella di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, fissati in ragione del valore della controversia deferita in arbitrato. 2. Il compenso spettante al collegio arbitrale e' ripartito tra i componenti e il segretario, se nominato, del collegio secondo i seguenti criteri: a) al presidente del collegio spetta un compenso...

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