DECRETO 29 settembre 2016 - Attuazione del Capo I-bis del Titolo VI del Testo unico bancario. (16A07330)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE in qualita' di Presidente del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, recante il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);

Vista la direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010;

Visto il decreto legislativo 21 aprile 2016, n. 72, recante «attuazione della direttiva 2014/17/UE in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonche' modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del TUB, sulla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141»;

Visto il Capo I-bis («Credito immobiliare ai consumatori») del Titolo VI del TUB e, in particolare: l'art. 120-quinquies, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' alle deliberazioni del CICR, il compito di stabilire le modalita' di calcolo del TAEG;

l'art. 120-octies, comma 4, secondo cui il CICR, su proposta della Banca d'Italia, precisa le caratteristiche delle informazioni da includere negli annunci pubblicitari, le modalita' per la loro divulgazione e i criteri per la definizione dell'esempio rappresentativo;

l'art. 120-novies, comma 6, che affida al CICR, su proposta della Banca d'Italia, l'attuazione della disciplina sugli obblighi precontrattuali dei finanziatori, anche con riferimento: al contenuto, ai criteri di redazione e alle modalita' di messa a disposizione delle informazioni precontrattuali;

alle modalita' e alla portata dei chiarimenti da fornire al consumatore;

agli obblighi specifici da osservare nei casi di comunicazioni mediante telefonia vocale, anche prevedendo informazioni aggiuntive rispetto a quanto previsto dall'art. 67-novies del Codice del consumo;

all'informazione da rendere al consumatore sul contenuto e sui possibili effetti dell'accordo previsto dall'art. 120-quinquiesdecies, comma 3, del TUB;

l'art. 120-quaterdecies, comma 2, ai sensi del quale il CICR, su proposta della Banca d'Italia, puo' stabilire condizioni per il diritto alla conversione della valuta in cui e' denominato il finanziamento, con particolare riguardo: alla variazione minima del tasso di cambio che deve aver avuto luogo rispetto al momento della conclusione...

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