DECRETO 29 gennaio 2015 - Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Sicilia, per la quale e' stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. (15A00997)

IL DIRETTORE GENERALE per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la domanda presentata dall'Associazione per la tutela dell'olio extravergine di Sicilia, con sede in Palermo, via Liberta' n. 66, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Sicilia, ai sensi del citato regolamento (UE) n.1151/2012;

Vista la nota protocollo n. 4642 del 27 gennaio 2015 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento (UE) n.1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione per la tutela dell'olio extravergine di Sicilia, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n.1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

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