DECRETO 29 dicembre 2023, n. 217 - Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell'articolo 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell'articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 21 febbraio 2011, n. 44». (23G00224)

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante«Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata» Visto il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante«Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari» Visto l'articolo 36 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune», convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 Visti il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante approvazione del codice di procedura civile, e il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie Visti il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale e il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, recante «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge n. 16 gennaio 2003, n. 3» Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22 Visto il decreto ministeriale 27 aprile 2009 recante «Nuove regole procedurali relative alla tenuta dei registri informatizzati dell'amministrazione della giustizia» Visto l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, recante «Interventi urgenti in materia di funzionalita' del sistema giudiziario», convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 Visto l'art. 87, commi 1 e 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 Rilevata la necessita' di definire le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalita' telematiche degli atti del procedimento penale, anche modificando ove necessario, il regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, e in ogni caso, assicurando la conformita' al principio di idoneita' del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto Rilevata, altresi', la necessita' di adeguare le vigenti regole tecniche riguardanti il processo civile telematico alla disciplina contenuta nel Titolo V-ter («Disposizioni relative alla giustizia digitale») delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, nonche' alla disciplina contenuta nell'articolo 36 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, che detta ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione Rilevata, ancora, la necessita', di modificare il decreto ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, al fine di adeguare in maniera uniforme e comune le regole tecniche dei procedimenti telematici, sia civili che penali, alle disposizioni processuali introdotte con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 e con il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41 Rilevata, infine, la necessita' di individuare gli uffici giudiziari e le tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalita' non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, nonche' i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale Sentiti il Consiglio superiore della magistratura, che si e' espresso nella seduta del 6 dicembre 2023, e il Consiglio nazionale forense in data 6 dicembre 2023 Sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale in data 30 novembre 2023 Acquisito il parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali in data 30 novembre 2023 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi nell'adunanza del 19 dicembre 2023 Acquisito il concerto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all'innovazione tecnologica, espresso in data 28 dicembre 2023, come richiesto dalla Sezione Consultiva per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2023 Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalita' telematiche degli atti e documenti, nonche' la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformita' al principio di idoneita' del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto. NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.). «Art. 17 (Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. - 4-ter. (Omissis).» - Si riporta l'articolo 36 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41: «Art. 36 (Ulteriori disposizioni in materia di deposito telematico nei procedimenti di volontaria giurisdizione). - 1. Nei procedimenti civili di volontaria giurisdizione, le persone fisiche che stanno in giudizio personalmente possono depositare gli atti processuali e i documenti con modalita' telematiche avvalendosi del portale dedicato gestito dal Ministero della giustizia, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonche' delle apposite specifiche tecniche adottate ai sensi del comma 4 dal direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalita'. Gli atti processuali e i documenti depositati per il tramite del portale sono trasmessi all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'ufficio giudiziario destinatario mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata a tale scopo messo a disposizione dal Ministero della giustizia. Tale indirizzo non e' inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia. 2. Quando si avvale del portale di cui al comma 1 per il deposito in modalita' telematiche di atti processuali e documenti, la parte il cui indirizzo di posta elettronica certificata non risulta da pubblici elenchi puo' altresi' manifestare la volonta' di ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al procedimento, ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, tramite il portale stesso. 3. Con uno o piu' decreti aventi natura non regolamentare il Ministro della giustizia, previa verifica, individua i procedimenti e gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 4. Con successivo decreto del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le specifiche tecniche di cui al comma 1.» - Si riporta l'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 (Interventi urgenti in materia di funzionalita' del...

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