DECRETO 29 agosto 2023, n. 233 - Regolamento recante disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le indicazioni geografiche delle bevande spiritose. (24G00036)

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,

DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE

E DELLE FORESTE

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400

Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995-1997 e, in particolare, l'articolo 53, relativo ai

controlli e vigilanza sulle denominazioni protette e sulle attestazioni di specificita'

commi da 15 a 19

Vista la legge 28 luglio 2016, n. 154, recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale e, in particolare, l'articolo 1, comma 5

Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino e, in particolare, l'articolo 41 relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette del vino

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 maggio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, recante

Disposizioni di attuazione del Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'articolo 3, che prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assuma la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste

Ritenuto opportuno disciplinare le modalita' di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle indicazioni geografiche di cui all'articolo 33, del regolamento

(UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019

Ritenuto, inoltre, necessario disciplinare l'attivita' di vigilanza che il Consorzio di tutela e' chiamato a svolgere prevalentemente nella fase del commercio, sotto il coordinamento del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, avvalendosi, per lo svolgimento di tale attivita', di agenti vigilatori ai quali puo' essere attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza

Ritenuto, altresi', opportuno stabilire i criteri per la ripartizione dei costi derivanti dalle funzioni di promozione, valorizzazione, vigilanza, tutela, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose svolte dal Consorzio di tutela

Ritenuto necessario, inoltre, disciplinare le modalita' per i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione per accedere alle informazioni relative ai costi sostenuti dal consorzio di tutela, secondo criteri di trasparenza e chiarezza, nonche' stabilire le disposizioni in base alle quali individuare le cause di incompatibilita' degli organi amministrativi dei Consorzi di tutela, comprese altresi' le cause di incompatibilita' relative agli incarichi dirigenziali svolti presso i consorzi di tutela

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 31 gennaio 2019

Vista la comunicazione effettuata in data 6 giugno 2023 al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento reca, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 28 luglio 2016, n. 154, le disposizioni generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche di cui al regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

N O T E

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi

dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni

sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei

decreti del Presidente della Repubblica e sulle

pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato

il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli

atti legislativi qui trascritti.

- Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'

europee (GUUE).

Note alle premesse:

- Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23

agosto 1988, n. 400, recante : «Disciplina dell'attivita'

di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del

12 settembre 1988:

-

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati

regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di

autorita' sottordinate al ministro, quando la legge

espressamente conferisca tele potere. Tali regolamenti, per

materie di competenza di piu' ministri, possono essere

adottati con decreti interministeriali, ferma restando la

necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono

dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati

dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente

del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione

.

- Il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e

del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo alla

definizione, alla designazione, alla presentazione e

all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle

denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e

nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche'

alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande

spiritose e all'uso dell'alcool etilico e di distillati di

origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il

regolamento (CE) n. 110/2008, e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale dell'Unione europea del 17 maggio 2019, L 130.

- Si riporta l'art. 53, commi da 15 a 19, della legge

24 aprile 1998, n. 128, e ss.mm. recante «Disposizioni per

l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza

dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria

1995-1997», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del

7 maggio 1998:

Art. 53 (Controlli e vigilanza sulle denominazioni

protette e sulle attestazioni di specificita'). - 1. - 14.

(omissis)

15. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle

attestazioni di specificita' sono costituiti ai sensi

dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di

tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione

del consumatore e di cura generale degli interessi relativi

alle denominazioni. Tali attivita' sono distinte dalle

attivita' di controllo e sono svolte nel pieno rispetto di

quanto previsto all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n.

2081/92 e all'art. 14 del citato regolamento (CEE) n.

2082/92. I consorzi di tutela gia' riconosciuti svolgono le

funzioni di cui al presente comma su incarico

dell'autorita' nazionale preposta ai sensi delle leggi

vigenti e, nei casi di consorzi non ancora riconosciuti, su

incarico conferito con decreto del Ministero delle

politiche agricole e forestali. Nello svolgimento della

loro attivita' i consorzi di tutela:

a) possono avanzare proposte di disciplina

regolamentare e svolgono compiti consultivi relativi al

prodotto interessato

b) possono definire programmi recanti misure di

carattere strutturale e di adeguamento tecnico finalizzate

al miglioramento qualitativo delle produzioni in termini di

sicurezza igienico-sanitaria, caratteristiche chimiche,

fisiche, organolettiche e nutrizionali del prodotto

commercializzato

c) possono promuovere l'adozione di delibere con le

modalita' e i contenuti di cui all'art. 11 del decreto

legislativo 30 aprile 1998, n. 173, purche' rispondano ai

requisiti di cui al comma 17 del presente articolo

d) collaborano, secondo le direttive impartite dal

Ministero delle politiche agricole e forestali, alla

vigilanza, alla tutela e alla salvaguardia della DOP, della

IGP o della attestazione di specificita' da abusi, atti di

concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle

denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati

dalla legge

tale attivita' e' esplicata ad ogni livello e

nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione,

della trasformazione e del commercio. Agli agenti

vigilatori dipendenti dai consorzi, nell'esercizio di tali

funzioni, puo' essere attribuita nei modi e nelle forme di

legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purche'

essi possiedano i requisiti determinati dall'articolo 81

del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909,

n. 666, e prestino giuramento innanzi al sindaco o suo

delegato. Gli agenti vigilatori gia' in possesso della

qualifica...

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