DECRETO 27 febbraio 2017 - Misura e modalita' di versamento del contributo per l'accesso allo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile, previsto dal bando Horizon 2020 - PON I&C 2014-2020. (17A01716)

IL DIRETTORE GENERALE per gli incentivi alle imprese Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 113 del 16 maggio 2013, con il quale, in applicazione dell'art. 23, comma 3, del predetto decreto-legge n. 83 del 2012, sono state individuate le priorita', le forme e le intensita' massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 luglio 2016, n. 172, recante l'intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020», da realizzarsi attraverso l'utilizzo delle risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitivita'» 2014 - 2020 FESR nelle regioni meno sviluppate e nelle regioni in transizione del territorio nazionale;

Visto il decreto direttoriale n. 4763 del 4 agosto 2016, pubblicato nel sito internet istituzionale in data 4 agosto 2016 e oggetto di comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 agosto 2016, n. 187, di attuazione del suddetto decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° giugno 2016;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2015, che istituisce lo strumento di garanzia per la copertura del rischio legato alla mancata restituzione delle somme erogate a titolo di anticipazione nell'ambito del Fondo per la crescita sostenibile;

Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3 del predetto decreto 1° giugno 2016 che stabilisce che il finanziamento agevolato puo' essere erogato anche a titolo di anticipazione in un'unica soluzione e che, al fine di garantire tale anticipazione, le imprese possono avvalersi dello strumento di garanzia istituito ai sensi del predetto decreto direttoriale 6 agosto 2015, contribuendo al finanziamento dello strumento con una quota proporzionale all'anticipazione richiesta, nella misura e con le modalita' di versamento definite con decreto del direttore degli incentivi alle imprese;

Visto il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico 3 novembre 2014, registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2015...

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