DECRETO 26 giugno 2017 - Linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita da parte delle associazioni e delle societa' sportive dilettantistiche. (17A04597)

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO PER LO SPORT Visto l'art. 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che prevede, al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attivita' sportiva non agonistica o amatoriale, che il Ministro della salute, con decreto adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo ed allo sport, disponga garanzie sanitarie mediante l'obbligo di idonea certificazione medica, nonche' linee guida per l'effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l'impiego, da parte delle societa' sportive sia professionistiche sia dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 2011, recante "Determinazione dei criteri e delle modalita' di diffusione dei defibrillatori automatici esterni";

Visto il decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport in data 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 20 luglio 2013, n. 169, recante "Disciplina della certificazione dell'attivita' sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l'utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita" ed, in particolare, l'articolo 5 e l'allegato E;

Considerato che l'obbligo di dotazione ed impiego di defibrillatori semiautomatici e altri dispositivi salvavita da parte delle societa' sportive dilettantistiche entra in vigore il primo luglio 2017, dopo essere stato gia' differito dai decreti del Ministro della salute 11 gennaio 2016 e 19 luglio 2016, rispettivamente, al 20 luglio 2016 e al 30 novembre 2016, nonche' sospeso fino alla data del 30 giugno 2017 dall'articolo 48, comma 18, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, come modificato dalla legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229;

Considerato che, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale 24 aprile 2013, si sono manifestate alcune difficolta' interpretative in ordine alle modalita' applicative delle linee guida di cui allegato E del predetto decreto;

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