DECRETO 26 giugno 2015 - Schemi e modalita' di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto ai fini dell'applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli edifici. (15A05199)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI e con IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Vista la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, recante recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, di seguito decreto legislativo;

Visto il Titolo I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e in particolare: l'art. 4, comma 1, che prevede che con uno o piu' decreti siano definite le modalita' di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, delle prescrizioni e dei requisiti, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell'allegato I della predetta direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei criteri generali riportati allo stesso art. 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo;

l'art. 6, comma 12, che prevede l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009 recante "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all'art. 4, comma 1 del decreto legislativo;

l'art. 8, comma 1 che prevede che il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, inseriscano i calcoli e le verifiche previste dal decreto legislativo nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici;

l'art. 9, comma 1, che, fermo restando il rispetto dell'art. 17, assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano l'attuazione delle disposizioni per l'efficienza energetica contenute nel medesimo decreto legislativo;

l'art. 9, comma 5-sexies, che prevede che le regioni e le province autonome collaborino con il Ministero dello sviluppo economico per la definizione congiunta di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici, di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti, di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune nonche' per la...

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