DECRETO 25 marzo 2020 - Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. (20A01918)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare, l'art. 2, il quale prevede, ai commi 475 e seguenti, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo»);

Visto il proprio decreto del 21 giugno 2010 n. 132 «Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'art. 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», come modificato dal proprio decreto 22 febbraio 2013, n. 37 (di seguito: «DM n. 132/2010»);

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 26, che prevede che all'art. 2, comma 479 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente: «c-bis) sospensione dal lavoro o riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di sostegno del reddito.»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 54, comma 1, che prevede che, per un periodo di 9 mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, in deroga alla ordinaria disciplina del Fondo: a. l'ammissione ai benefici del Fondo e' esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attivita' operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorita' competente per l'emergenza coronavirus;

  1. Per l'accesso al Fondo non e' richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

    Visto l'art. 54, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, che, modificando il comma 478, dell'art. 2 della legge n....

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