DECRETO 24 novembre 2023 - Definizione dei tempi di presentazione della domanda, nonche' dell'entita' e della validita' del contributo di cui all'art. 1, comma 538 della legge n. 197/2022 - c.d. «bonus psicologi». (24A00044)

IL MINISTRO DELLA SALUTE di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ove si prevede che «tenuto conto dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilita' psicologica, a causa dell'emergenza pandemica e della conseguente crisi socio-economica, le regioni le Province autonome di Trento e di Bolzano erogano, nei limiti delle risorse di cui al comma 4, un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi. Il contributo e' stabilito nell'importo massimo di 600 euro per persona ed e' parametrato alle diverse fasce dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di sostenere le persone con ISEE piu' basso. Il contributo non spetta alle persone con ISEE superiore a 50.000 euro. Le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i requisiti, anche reddituali, per la sua assegnazione sono stabiliti, nel limite complessivo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le risorse determinate al comma 4 per le finalita' di cui al presente comma sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano come indicato nella tabella C allegata al presente decreto» Vista la summenzionata tabella C, in cui le risorse sono ripartite tra le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario indistinto riferite all'anno 2021 Visto il successivo comma 4, che stabilisce, tra l'altro, che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022, che e' incrementato di tale importo mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 Visto, inoltre, il medesimo comma 4 ove si prevede che «al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente» Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022 recante«Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia ai sensi dell'art. 1-quater, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 148 del 27 giugno 2022 nel quale sono stabiliti, per l'anno 2022, le modalita' di presentazione della domanda per accedere al contributo, l'entita' dello stesso e i...

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