DECRETO 23 luglio 2019 - Revoca del decreto 16 ottobre 2018 di scioglimento della «GSC Servizi societa' cooperativa a r.l.», in Roma e nomina del commissario liquidatore. (19A04934)

IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto l'art. 1 legge n. 400/75 e l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la determinazione dell'importo minimo di bilancio ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla societa' cooperativa sotto indicata, cui si rinvia e che qui si intendono richiamate;

Considerato che, in base alle risultanze ispettive, la cooperativa risultava trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile per mancato perseguimento dello scopo mutualistico stante la sproporzione tra il numero dei soci lavoratori ed il numero dei dipendenti non soci;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 10 maggio 2018 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorita' con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale n. 180/SAA/2018 del 16 ottobre 2018 con il quale questa Autorita' di vigilanza ha disposto lo scioglimento per atto dell'Autorita' ai sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile della societa' cooperativa - GSC Servizi societa' cooperativa a r.l.» con sede in Roma (codice fiscale 10786961002), con la contestuale nomina dell'avv. Fabio Germani nella carica di commissario liquidatore;

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l'annullamento, previa sospensione cautelare dell'efficacia, del suddetto provvedimento pervenuto in data 15 marzo 2019 ed acquisito con il protocollo, n. 5976 nonche' la successiva richiesta di annullamento a revoca in autotutela del medesimo provvedimento pervenuta in data 16 luglio 2019 ed acquisita con il protocollo n. 184912;

Considerato che nella istanza di autotutela sopra indicata viene espressa in volonta' dell'ente di sanare le irregolarita' emerse in sede ispettiva ed in particolare si rappresenta che...

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