DECRETO 22 novembre 2023 - Individuazione dei corsi di particolare livello tecnico-professionale per gli ufficiali delle quattro Forze armate la cui partecipazione comporta l'ulteriore ferma di anni cinque. (23A06659)

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 971, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, di seguito nominato «codice dell'ordinamento militare», il quale prevede che gli ufficiali in servizio permanente ammessi a frequentare corsi di elevato livello tecnico-professionale sono vincolati a una ferma di anni cinque che decorre dalla data di inizio dei corsi stessi e che detto periodo e' aggiuntivo rispetto al periodo di ferma eventualmente in atto e non opera nel caso di mancato superamento o di dimissioni dal corso

Visto l'art. 971, comma 2, del Codice dell'ordinamento militare, il quale prevede che il Ministro della difesa definisce, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, i corsi di elevato livello tecnico-professionale di cui al comma 1 del medesimo articolo

Visto il decreto del Ministro della difesa 18 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1992, reg. n. 35, foglio n. 149, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 43 del 24 ottobre 1992, recante "Corsi di elevato livello tecnico per gli ufficiali in s.p.e. della Marina militare" e, in particolare, l'art. 1 che elenca i corsi di elevato livello tecnico per gli ufficiali della Marina militare, dai quali discende l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso

Visto il decreto del Ministro della difesa 21 febbraio 1992, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1992, reg. n. 16, foglio n. 340, pubblicato nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 24 del 13 giugno 1992, recante «Corsi di elevato livello tecnico per gli ufficiali in s.p.e. dell'Aeronautica militare» e, in particolare l'art. 1, che elenca i corsi di elevato livello tecnico per gli ufficiali dell'Aeronautica militare, dai quali discende l'obbligo di permanere in servizio per un periodo pari a due volte la durata del corso

Considerate le accresciute, elevate competenze tecniche e specialistiche richieste agli ufficiali per ricoprire incarichi particolarmente qualificati, individuati a seguito di specifiche valutazioni operate in termini di posizioni organiche, costi formativi, impegni operativi e risorse umane ed economiche

Considerata l'esigenza di implementazione del settore cyber della difesa e di reclutamento di un'aliquota di ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica da impiegare nel settore specifico

Ravvisata la necessita' di individuare i corsi di elevato livello tecnico-professionale, anche in riferimento all'impiego nel settore cyber della Difesa, il cui superamento vincoli gli ufficiali a una ferma aggiuntiva di anni cinque

Decreta:

Art. 1

Corsi di elevato livello tecnico-professionale per gli Ufficiali

dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica

militare e dell'Arma dei carabinieri

  1. I corsi di elevato...

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