DECRETO 22 dicembre 2016 - Nuove modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese e di verifica, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57. (16A09022)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto l'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che prevede che, per la verifica del rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede con proprio decreto a disciplinare le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese;

Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 258 del 4 novembre 2002, recante le modalita' di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, della legge n. 57/2001;

Considerato che, in attuazione dell'art. 14, comma 2, della legge n. 57/2001 e del decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 ottobre 2002 sopra citati, e' stato realizzato presso il Ministero dello sviluppo economico un sistema informativo denominato Banca dati anagrafica delle agevolazioni;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'art. 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

Visto, in particolare, l'art. 52, comma 1, della predetta legge n. 234/2012 che prevede che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca di dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;

Visto, altresi', il comma 6 del predetto art. 52, che prevede che con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e' adottata la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato;

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