DECRETO 26 agosto 2011 - Riconoscimento, al sig. Teramo Fabio, di titolo di studio estero abilitante all''esercizio in Italia della professione di avvocato. (11A12120)

IL DIRETTORE GENERALE

della giustizia civile

Vista l'istanza del sig. Teramo Fabio, nato il 13 luglio 1983 a Messina, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato";

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Teramo e' in possesso del titolo accademico ottenuto in data 5.11.2007 in Italia presso la Libera Universita' Maria S, Assunta di Roma;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto (ME);

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 17.12.2009, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all' "Ilustre Colegio de Abogados de Madrid" (Spagna);

Ritenuto di non attribuire ulteriore rilevanza anche alla esperienza professionale in Spagna, in quanto verte su materie di diritto spagnolo, diverse rispetto a quelle oggetto della misura compensativa stessa, la cui finalita' e', specificamente orientata a verificare che le differenze di preparazione "professionale" dell' "abogado" spagnolo rispetto a quelle richieste a chi voglia esercitare la professione di "avvocato" in Italia;

Ritenuto di non attribuire rilevanza ai certificati di attivita' presso studi legali italiani, prodotti dall' interessato, ai fini di una ulteriore diminuzione della misura compensativa, in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT