DECRETO 2 maggio 2016, n. 100 - Regolamento recante criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita', ai sensi dell'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00111)

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

Vista la direttiva 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa alla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, il comma 4-bis dell'articolo 104 che prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengano definiti, i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualita' degli stessi corpi idrici di cui agli articoli 76 e 77 del medesimo decreto legislativo, nonche' il comma 3 dell'articolo 75 dello stesso decreto, che stabilisce che le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della Parte Terza sono stabilite con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni;

Visto l'articolo 116 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il relativo allegato 11, recante l'elenco indicativo delle misure supplementari da inserire nei programmi di misure e, in particolare, la misura supplementare di cui al punto XIV) relativa al ravvenamento artificiale delle falde acquifere;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, e, in particolare, l'articolo 4 e l'Allegato 3, parte A, che stabiliscono i criteri per la definizione del buono stato chimico dei corpi idrici sotterranei;

Visto il documento della Commissione europea Guidance Document No. 31 «Ecological flows in the implementation of the Water Framework Directive»;

Acquisito l'allegato tecnico elaborato dal gruppo di lavoro istituito con decreto direttoriale 4898/TRI/DI/N del 17 marzo 2014;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano repertorio n. 232/CSR nella seduta del 17 dicembre 2015;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 388/2016 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 gennaio 2016;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota 7680 del 6 aprile 2016;

Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Oggetto 1. Il presente decreto, ai sensi degli articoli 75, comma 3 e 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, stabilisce i criteri per il rilascio dell'autorizzazione al ravvenamento o all'accrescimento artificiale dei corpi idrici sotterranei, tramite gli interventi di ricarica controllata dei corpi idrici sotterranei al fine del perseguimento degli obiettivi di qualita' ambientale di cui agli articoli 76 e 77 del citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 2. Gli interventi di ricarica controllata di cui al comma 1 costituiscono misura supplementare ai sensi dell'articolo 116 e del punto XIV) dell'Allegato 11 alla Parte III del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e concorrono al raggiungimento dell'obiettivo di qualita' ambientale dei corpi idrici sotterranei, in coerenza con le misure atte a prevenire o limitare le immissioni di inquinanti nelle acque sotterranee di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: "Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. (Omissis).". La Direttiva 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque), e' pubblicata nella G.U.C.E. 22 dicembre 2000, n. L 327. La Direttiva 2006/118/CE del 12 dicembre 2006, del Parlamento europeo e del Consiglio (sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento), e' pubblicata nella G.U.U.E. 27 dicembre 2006, n. L 372. - Si riporta il testo dell'articolo 104, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: "Art. 104 (Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee). - (Omissis). 4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorita' competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei corpi idrici sotterranei, puo' autorizzare il ravvenamento o l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata puo' essere di provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di tutela e del Piano di gestione. (Omissis).". - Si riporta il testo degli articoli 75 comma 3, 76 e 77 del citato decreto n. 152 del 2006: "Art. 75 (Competenze). - (Omissis). 3. Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte terza del presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto stesso e con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa intesa con la Conferenza Stato-regioni;

attraverso i medesimi regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati alla parte terza del presente decreto per adeguarli a sopravvenute esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche. (Omissis)." "Art. 76. (Disposizioni generali). - 1. Al fine della tutela e del risanamento delle acque superficiali e sotterranee, la parte terza del presente decreto individua gli obiettivi minimi di qualita' ambientale per i corpi idrici significativi e gli obiettivi di qualita' per specifica destinazione per i corpi idrici di cui all'articolo 78, da garantirsi su tutto il territorio nazionale. 2. L'obiettivo di qualita' ambientale e' definito in funzione della capacita' dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di supportare comunita' animali e vegetali ampie e ben diversificate. 3. L'obiettivo di qualita' per specifica destinazione individua lo stato dei corpi idrici idoneo ad una particolare utilizzazione da parte dell'uomo, alla vita dei pesci e dei molluschi. 4. In attuazione della parte terza del presente decreto sono adottate, mediante il Piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121, misure atte a conseguire gli obiettivi seguenti entro il 22 dicembre 2015: a) sia mantenuto o raggiunto per i corpi idrici...

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