DECRETO 18 dicembre 2023 - Modifica al decreto 28 settembre 2022 recante: «Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita' - Modalita' tecniche e operative di trasmissione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38.». (23A07039)

IL COMANDANTE GENERALE

del corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera

Visto il decreto del 27 aprile 2017 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativo agli adempimenti di arrivo e partenza e, in particolare, l'art. 3 comma 1 lettera a) che prevede che, per le navi destinate a traffici commerciali che effettuano nell'arco delle ventiquattro ore almeno un collegamento di andata e ritorno con localita' nazionali o estere distanti non oltre quaranta miglia dal porto base, tali formalita' possano essere compiute almeno una volta a settimana

Visto il decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38 che all'art. 4 comma 2 prevede che «Prima della partenza, il numero delle persone a bordo e' comunicato dal personale di bordo al comandante e dichiarato, secondo quanto disposto dall'art. 6, commi 3 e 4, con mezzi tecnici adeguati nell'interfaccia unica nazionale ovvero, nei soli casi previsti dall'amministrazione con il provvedimento di cui all'art. 15, comma 1, e' comunicato all'autorita' designata per mezzo del sistema di identificazione automatica (AIS) di bordo»

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2022 dell'allora Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili

Registrazione delle persone a bordo delle navi da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i porti degli Stati membri della Comunita' - Modalita' tecniche e operative di trasmissione dei dati di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38

Visto il decreto dirigenziale del 22 dicembre 2022 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di modifica al decreto dirigenziale 28 settembre 2022, che ha posticipato l'entrata in vigore dello stesso al 20 dicembre 2023

Visto l'art. 4 comma 1 della direttiva 98/41/CE come modificata dalla direttiva (UE) 2017/2109 del 15 novembre 2017, la quale prevede che «Prima della partenza della nave da passeggeri, il numero delle persone a bordo e' comunicato al comandante della nave e dichiarato con mezzi tecnici adeguati nell'interfaccia unica istituita a norma dell'art. 5 della direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio o, se lo Stato membro decide in tal senso, e' comunicato all'autorita' designata per mezzo del Sistema di identificazione automatica.»

Considerato, quindi, per la tipologia delle navi da passeggeri di cui sopra...

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