DECRETO 17 ottobre 2016 - Criteri e modalita' per la concessione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese vittime di mancati pagamenti. (16A08589)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 1, comma 199, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilita' 2016), che istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, dotato di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 e avente la finalita' del sostegno alle piccole e medie imprese potenzialmente in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici;

Visto il comma 200 del medesimo art. 1, che dispone che possono accedere al Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge n. 208 del 2015, a carico delle aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'art. 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali);

Visto, altresi', il comma 201 del medesimo art. 1, che prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalita' per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese vittime di mancati pagamenti;

Visto, infine, il comma 202 del medesimo art. 1, che prevede che in caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al citato comma 200, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 201;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile» ed e' destinato, sulla base di obiettivi e priorita' periodicamente stabiliti e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi e interventi con un impatto significativo in ambito nazionale sulla competitivita' dell'apparato produttivo, con particolare riguardo alle seguenti finalita': a) la promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione di rilevanza strategica per il rilancio della competitivita' del sistema produttivo, anche tramite il consolidamento dei centri e delle strutture di ricerca e sviluppo delle imprese;

  1. il rafforzamento della struttura produttiva...

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