DECRETO 17 luglio 2017 - Misure volte a favorire il subentro, da parte dei consorzi e societa' di garanzia collettiva dei fidi, nelle garanzie su finanziamenti in bonis rilasciate in favore di piccole e medie imprese da parte di societa' ed enti di garanzia posti in liquidazione. (17A06293)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e successive modificazioni e integrazioni, e, in particolare, l'art. 106, che prevede che «l'esercizio nei confronti del pubblico dell'attivita' di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e' riservato agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia» e l'art. 112, che dispone l'obbligo di iscrizione dei confidi non tenuti all'iscrizione all'albo di cui all'art. 106 in un elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 112-bis del medesimo decreto legislativo;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, in particolare, l'art. 2, comma 100, lettera a), che ha istituito il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese;

Vista la decisione C(2010)4505 del 6 luglio 2010, con la quale la Commissione europea ha approvato il «metodo nazionale di calcolo dell'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle piccole e medie imprese», notificato dal Ministero dello sviluppo economico (Aiuto di Stato N 182/2010 - Italia);

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante «Misure urgenti per la crescita del Paese», e, in particolare, l'art. 23, che stabilisce che il Fondo speciale rotativo di cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, assume la denominazione di «Fondo per la crescita sostenibile»;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)» e, in particolare, il comma 54 dell'art. 1, che definisce misure per la crescita dimensionale e il rafforzamento patrimoniale dei confidi;

Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

Visto il regolamento...

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