DECRETO 15 marzo 2024 - Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza». (24A01550)

IL DIRIGENTE DELLA PQA IV della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) n. 2021/2117 del 2 dicembre 2021 Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2019/34 della Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 24 novembre 2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e l'esame 2 delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto legislativo n. 61/2010 Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile 2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016 concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione» Visto il decreto ministeriale 18 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 26 settembre 2000, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza» ed approvato il relativo disciplinare di produzione Visto il regolamento di esecuzione n. 2022/1939 del 7 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L n. 268 del 14 ottobre 2022 e pubblicato sul sito internet del Ministero- Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare della denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza» Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Veneto, su istanza del Consorzio tutela vini Colli Berici e Vicenza con sede in Lonigo (VI), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vicenza», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonche' dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012 Atteso che la citata richiesta di modifica, considerata «modifica ordinaria» che comporta variazioni al documento unico, ai sensi dell'art. 17, del reg. UE n. 33/2019, e' stata esaminata, nell'ambito della procedura nazionale preliminare prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012 (articoli 6, 7, e 10) e dal citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 (art. 13), successivamente alla sua entrata in vigore, e in particolare: e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Veneto e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 21 dicembre 2023, nell'ambito della quale il citato comitato ha formulato la proposta di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della DOC dei vini «Vicenza» conformemente all'art. 13, comma 6, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 la proposta di modifica del disciplinare in questione e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2024, al fine di dar modo agli interessati di presentare le eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla citata data entro il predetto termine non sono pervenute osservazioni sulla citata proposta di modifica Considerato che a seguito dell'esito positivo della predetta procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 13, comma 7, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto le modifiche ordinarie contenute nella citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vicenza» ed il relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche Ritenuto altresi' di dover procedere, ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021 alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del reg. UE n. 34/2019 Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d) Vista la direttiva direttoriale n. 118468 del 22 febbraio 2023 della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza Decreta: Art. 1 1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vicenza» cosi' come da ultimo modificato con il regolamento di esecuzione n. 2022/1939 del 7 ottobre 2022, richiamato in premessa, sono approvate le modifiche ordinarie di cui alla proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 25 del 31 gennaio 2024. 2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vicenza», consolidato con le modifiche ordinarie di cui al comma 1, e il relativo documento unico consolidato figurano rispettivamente negli allegati A e B del presente decreto. Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore a livello nazionale il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione, alla Commissione UE tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento (UE) n. 34/2019. Le stesse modifiche entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito della loro pubblicazione da parte della Commissione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata comunicazione. 3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza» di cui all'art. 1 saranno pubblicati sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 2024 Il dirigente: Cafiero Allegato A Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Vicenza» Art. 1. Denominazione di origine controllata La denominazione di origine controllata «Vicenza» e' riservata ai seguenti vini: «Vicenza» bianco «Vicenza» bianco frizzante «Vicenza» bianco spumante «Vicenza» bianco passito «Vicenza» rosso «Vicenza» rosso novello «Vicenza» rosso riserva «Vicenza» rosato «Vicenza» rosato frizzante «Vicenza» Moscato Spumante «Vicenza» Chardonnay «Vicenza» Garganega (Garganego) «Vicenza» Riesling «Vicenza» Sauvignon «Vicenza» Manzoni Bianco «Vicenza» Pinot Bianco «Vicenza» Pinot Grigio o Pinot Grigio rosato o Pinot Grigio ramato «Vicenza» Pinot Grigio Superiore «Vicenza» Cabernet «Vicenza» Cabernet riserva «Vicenza» Cabernet Sauvignon «Vicenza» Cabernet Sauvignon riserva «Vicenza» Merlot «Vicenza» Merlot riserva «Vicenza» Pinot Nero «Vicenza» Pinot Nero riserva «Vicenza» Raboso «Vicenza» Raboso riserva. Art. 2. Vitigni ammessi I vini a denominazione di origine controllata «Vicenza» con uno dei seguenti riferimenti Sauvignon, Pinot bianco, Pinot grigio, Chardonnay, Manzoni bianco, Moscato (da Moscato bianco e/o Moscato giallo), Garganego (da Garganega), Riesling (da Riesling renano e/o Riesling italico), Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, Raboso (da Raboso veronese) e Cabernet (da Cabernet franc, Cabernet Sauvignon e Carmenere), (i vini rossi anche in versione riserva) devono essere ottenuti da uve...

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