DECRETO 13 dicembre 2023 - Assegno di inclusione. (23A06910)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Visto il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, recante «Misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro» Visto l'art. 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'assegno di inclusione Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, il quale stabilisce che l'assegno di inclusione e' richiesto con modalita' telematiche all'INPS, che lo riconosce, previa verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni previsti, sulla base delle informazioni disponibili sulle proprie banche dati o messe a disposizione dai comuni, dal Ministero dell'interno attraverso l'Anagrafe della popolazione residente (ANPR), dal Ministero dell'istruzione e del merito, dall'Anagrafe tributaria, dal pubblico registro automobilistico e dalle altre pubbliche amministrazioni detentrici dei dati necessari per la verifica dei requisiti, attraverso sistemi di interoperabilita', fatti salvi i controlli previsti dall'art. 7 del medesimo decreto Visto l'art. 4, comma 7, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, che prevede che con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono definite le modalita' di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale, del patto di inclusione e del patto di servizio personalizzato, nonche' le attivita' di segretariato sociale, gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale e di definizione e di adesione al progetto personalizzato attraverso il sistema informativo di cui all'art. 5 e le modalita' di conferma della condizione del nucleo familiare Visto l'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023 che prevede: al primo periodo che il beneficio economico sia erogato attraverso uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile, denominato «Carta di inclusione» al secondo periodo che, in sede di prima applicazione e fino alla scadenza del termine contrattuale, l'emissione della carta di inclusione avvenga in esecuzione del servizio affidato ai sensi dell'art. 81, comma 35, lettera b), del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativamente alla carta acquisti, alle medesime condizioni economiche e per il numero delle carte elettroniche necessarie per l'erogazione del beneficio al terzo periodo che, in sede di nuovo affidamento del servizio di gestione, il numero delle carte deve comunque essere tale da garantire l'erogazione del beneficio suddivisa per ogni singolo componente maggiorenne del nucleo familiare che concorre alla definizione del beneficio al quarto periodo che, oltre che al soddisfacimento delle esigenze previste per la carta acquisti, la carta di inclusione permette di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore ad euro 100 per un singolo individuo, moltiplicato per la scala di equivalenza, e di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione Visto l'art. 81, commi 29 e seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE(regolamento generale sulla protezione dei dati) Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 Visto il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali n. 89030 del 16 settembre 2008, che disciplina le modalita' attuative del Programma carta acquisti Sentito il Garante per la protezione di dati personali in data 12 dicembre 2023 Sentita l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro in data 14 novembre 2023 Acquisita in data 6 dicembre 2023 l'Intesa della Conferenza unificata Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «Adi»: l'assegno di inclusione, istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023 b) «Carta Adi»: la carta di cui all'art. 4, comma 8, del decreto-legge n. 48 del 2023, attraverso la quale e' erogato il beneficio economico dell'Assegno di inclusione c) «Richiedente Adi»: il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio dell'Adi d) «Beneficio ad integrazione del reddito familiare»: la componente del beneficio economico dell'Adi ad integrazione del reddito familiare, di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023 e) «Sostegno al pagamento del canone di locazione»: la componente del beneficio economico Adi ad integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione concessa in locazione di cui all'art. 3, comma 1 del decreto-legge n. 48 del 2023 f) «Scala di equivalenza»: la scala di equivalenza utilizzata per calcolare la soglia di reddito familiare per l'accesso all'Adi e il beneficio spettante, definita ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto-legge n. 48 del 2023 g) «Quota pro-capite»: quota che si ottiene dividendo il beneficio ad integrazione del reddito familiare per il numero di beneficiari maggiorenni del nucleo familiare che esercitano le responsabilita' genitoriali o sono inclusi nella scala di equivalenza h) «SIISL»: il «Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa», definito con decreto interministeriale dell'8 agosto 2023, in attuazione dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, nel cui ambito opera la piattaforma digitale attraverso cui i beneficiari dell'assegno di inclusione accedono a informazioni e proposte su offerte di lavoro, corsi di formazione, tirocini di orientamento e formazione, progetti utili alla collettivita' e altri strumenti di politica attiva del lavoro i) «GePI»: la piattaforma di gestione dei patti di inclusione sociale, per consentire l'attivazione e la gestione dei patti di inclusione sociale, mediante il coordinamento dei comuni, di cui al decreto interministeriale dell'8 agosto 2023, che dialoga in interoperabilita' con il SIISL l) «SFL»: il supporto per la formazione e il lavoro, quale misura di attivazione al lavoro, mediante la partecipazione a progetti di formazione, di qualificazione e riqualificazione professionale, di orientamento, di accompagnamento al lavoro e di politiche attive del lavoro comunque denominate di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 48 del 2023. Art. 2 Assegno di inclusione 1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e' istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, l'Adi, quale misura nazionale di contrasto alla poverta', alla fragilita' e all'esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonche' di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro. L'Adi e' una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. 2. Ai fini dell'avvio della messa in esercizio dell'Adi, il presente decreto definisce le attivita' di segretariato sociale, le modalita' di richiesta della misura, di sottoscrizione del patto di attivazione digitale e del patto di inclusione e le modalita' di conferma della condizione del nucleo familiare. Art. 3 Beneficiari e requisiti della misura 1. L'Adi e' riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti il nucleo familiare, in presenza di almeno un componente in una delle seguenti condizioni: a. con disabilita', come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 b. minorenne c. con almeno sessanta anni di eta' d. in condizione di svantaggio e inserito in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione. 2. Il nucleo familiare del richiedente Adi deve essere in possesso, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei requisiti di cui all'art. 2 del decreto-legge n. 48 del 2023. Ai fini della verifica del requisito ISEE, di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), punto 1, del decreto-legge n. 48 del 2023, l'INPS, in sede di accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento dell'Adi per un soggetto che ne e' gia' beneficiario, sottrae dal valore dell'ISEE l'importo del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza, in attuazione dell'art. 2-sexies, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42. La previsione normativa di cui al precedente periodo si intende estesa all'accertamento dei requisiti dei richiedenti l'Adi per un soggetto gia' beneficiario del reddito di cittadinanza ovvero di altre misure nazionali o regionali di contrasto alla poverta' in tale caso, l'INPS sottrae dal valore dell'ISEE l'importo del trattamento percepito dal beneficiario a titolo di reddito di cittadinanza o delle altre misure nazionali o regionali di contrasto alla poverta' eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si intendono applicabili anche all'accertamento dei requisiti dei richiedenti il SFL. 3. In sede di prima applicazione, per le domande presentate...

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