DECRETO 11 ottobre 2019 - Modifica del decreto 31 luglio 2014, recante «Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Schede tecniche delle acquaviti di frutta dell'Alto Adige.» (19A06664)

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008;

Visto l'art. 49 del regolamento (UE) 2019/787 che stabilisce che l'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e l'art. 9 del regolamento di esecuzione 716/2013 continuano ad applicarsi fino all'espletamento delle procedure relative alla registrazione delle indicazioni geografiche stabilite;

Visto il decreto dipartimentale n. 4515 del 31 luglio 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 12 agosto 2014, recante disposizioni in materia di «Attuazione dell'art. 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Schede tecniche delle acquaviti di frutta dell'Alto Adige;

Viste le note del 10 giugno, 24 giugno, 29 giugno, 30 giugno e 2 luglio 2015, e le note del 7 ottobre 2016 della Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea con le quali e' stata segnalata la necessita' di riformulare la descrizione delle bevande spiritose, il metodo di produzione e chiarire le restrizioni in materia di imbottigliamento delle acquaviti di frutta dell'Alto Adige;

Viste le note prot. n. 5467 del 9 ottobre 2015 e prot. n. 6505 del 2 dicembre 2016 con le quali l'Italia ha fornito le informazioni supplementari richieste elaborate sulla base degli approfondimenti condotti con il settore produttivo;

Vista le note del 15 marzo 2016 e del 28 marzo 2017 con le quali, in esito alla valutazione delle informazioni supplementari fornite delle autorita' italiane, la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione europea ha comunicato che l'esame delle schede tecniche delle indicazioni geografiche stabilite in parola era da ritenersi concluso per la parte...

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