DECRETO 10 marzo 2021 - Termini e modalita' di presentazione delle domande per l'erogazione dei mutui con interessi a carico del bilancio dello Stato in favore dei consorzi di bonifica che, a seguito della sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica nonche' per effetto della difficolta' di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, si sono trovati in carenza di liquidita'. (21A02506)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 225, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ai sensi del quale: «Al fine di fronteggiare la situazione di crisi di liquidita' derivante dalla sospensione dei pagamenti dei contributi di bonifica disposta dall'art. 62 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, aggravata dalla difficolta' di riscossione del contributo dovuto dalle aziende agricole per il servizio di irrigazione, la Cassa depositi e prestiti o altri istituti finanziari abilitati possono erogare mutui ai consorzi di bonifica per lo svolgimento dei compiti istituzionali loro attribuiti, con esclusione della possibilita' di assunzioni di personale anche in presenza di carenza di organico»

Visto il comma 2 del citato art. 225, il quale prevede che: «I mutui sono concessi nell'importo massimo complessivo di 500 milioni di euro, con capitale da restituire in rate annuali di pari importo per cinque anni, a decorrere dal 2021 e fino al 2025»

Visto il comma 3 del citato art. 225, il quale prevede che: «Gli interessi, a carico del bilancio dello Stato, che maturano nel corso del periodo di utilizzo del finanziamento, con decorrenza dal giorno successivo alla erogazione, saranno determinati, nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro annui»

Visto il comma 5 del citato art. 225, il quale prevede che: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro quindici giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti i termini e le modalita' di presentazione delle domande, nonche' i criteri per la rimodulazione dell'importo del mutuo concedibile nel caso in cui gli importi complessivamente richiesti superino la disponibilita' indicata al comma 2» dello stesso articolo

Visto il comma 6 del citato art. 225, il quale prevede che: «Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025 si provvede ai sensi dell'art. 265» del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77

Considerato che i consorzi di bonifica sono enti di diritto pubblico regolamentati dalle regioni e dalle provincie autonome, che su di essi esercitano il potere di vigilanza e controllo e ne approvano gli atti fondamentali tra cui i bilanci preventivi e consuntivi nonche' i piani di classifica adottati anche sulla base del piano di gestione e manutenzione delle opere del comprensorio di bonifica, che giustifica la contribuenza

Considerato che le condizioni oggettive di accesso al mutuo attengono ad aspetti gestionali e finanziari dei consorzi di bonifica e che e', pertanto, opportuno acquisire preventivamente l'autorizzazione alla stipula del mutuo, il...

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