DECRETO 10 gennaio 2024, n. 33 - Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, recante: «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aereonavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione.». (24G00048)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e in particolare, l'articolo 17, comma 3 Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante«Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» e, in particolare, gli articoli 6-bis, 6-ter e 9, i quali prevedono che le modalita' di svolgimento dei cicli didattici per l'accesso ai ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione dai corsi, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante «Ordinamento del corpo della Guardia di finanza» Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, recante «Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449» Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante«Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78» Visto il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53» Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, recante «Regolamento concernente le modalita' di svolgimento dei corsi di formazione per l'accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche' le cause e le procedure di rinvio e di espulsione» Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica» Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246» Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante«Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2018, n. 126, recante«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95» Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95» Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia» Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2023 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 51062 del 30 novembre 2023 Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94 1. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al titolo le parole: «, aereonavale, speciale» sono soppresse b) all'articolo 2, comma 1, la parola: «secondo» e' sostituita dalla seguente: «terzo» c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4 (Comandante dei corsi di Accademia, di applicazione e speciali). - 1. Ai fini dello svolgimento dei corsi, il Comandante dei corsi di Accademia, di applicazione e speciali, quale responsabile dell'azione formativa, sulla base delle direttive impartite dal Comandante dell'Accademia: a) dirige le azioni di sviluppo delle qualita' morali, di carattere, etiche e militari degli allievi b) coordina lo svolgimento delle attivita' addestrative e ginnico-sportive c) fornisce elementi di valutazione in ordine alle attivita' addestrative e tecnico-operative svolte d) segue l'andamento degli allievi nelle attivita' didattiche e propone, ove necessario, l'organizzazione di lezioni di sostegno e) segue il profilo sanitario degli allievi e l'igiene dei luoghi loro riservati, promuovendo l'eventuale intervento del Capo ufficio sanitario.» d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: «Art. 5 (Ufficiali superiori di altre Forze armate addetti presso l'Accademia). - 1. Per lo svolgimento delle attivita' di addestramento militare ricomprese nei corsi di formazione, il Comandante dei corsi si avvale della collaborazione dell'Ufficiale dell'Esercito e dell'Ufficiale dell'Aeronautica militare addetti presso l'Accademia, i quali partecipano alle esercitazioni militari interne ed esterne. 2. L'Ufficiale dell'Esercito addetto e' posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia dal quale puo' essere consultato sull'addestramento militare dei frequentatori dei corsi e in materia di regolamenti militari. 3. L'Ufficiale dell'Aeronautica militare addetto e' posto alle dirette dipendenze del Comandante dell'Accademia dal quale puo' essere consultato sull'addestramento dei frequentatori e delegato per le attivita' di competenza finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi dell'Accademia nel settore aeronavale.» e) all'articolo 8: 1) al comma 1: 1.1.) la parola: «triennale» e' sostituita dalla seguente:«biennale» 1.2.) le parole: «e del ruolo aereonavale» sono sostituite dalle seguenti: «- comparti ordinario e aeronavale» 2) al comma 2, le parole: «e grado» sono sostituite dalla seguente: «giuridico» f) all'articolo 9: 1) i commi 2 e 3 sono abrogati 2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. L'allievo ammesso a recuperare l'anno ai sensi dell'articolo 26, comma 1, e' posto in licenza straordinaria senza assegni per il periodo intercorrente tra la data nella quale e' cessata la causa che ha determinato l'assenza o l'inidoneita' e quella di inizio del nuovo anno accademico.» 3) dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: «5-bis. Qualora l'assenza o l'inidoneita' che determina il recupero dell'anno ai sensi dell'articolo 26, comma 1, derivi da malattia dipendente da causa di servizio, l'allievo, per il medesimo periodo di cui al comma 5 del presente articolo, e' collocato in licenza straordinaria con il trattamento economico previsto per il grado o lo stato giuridico rivestito.» g) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: «Art. 10 (Uditorato). - 1. L'allievo in licenza straordinaria di convalescenza ha facolta' di chiedere di essere ammesso all'uditorato. 2. Il provvedimento di ammissione all'uditorato e' adottato dal Comandante dell'Accademia in relazione agli obiettivi didattici da conseguire e previo parere del Comandante dei corsi e del Capo ufficio sanitario dell'Istituto. 3. L'allievo ammesso all'uditorato partecipa alle attivita' didattiche relative all'anno di corso di appartenenza e sostiene nel contempo eventuali interrogazioni, prove scritte ed esami, con esenzione da qualsiasi tipo di attivita' addestrativa che comporti impegno fisico. 4. Il periodo di uditorato non ha durata superiore a centoventi giorni, computando in tale limite anche i giorni di assenza di cui all'articolo 26, comma 1. Per i frequentatori dei corsi di durata annuale o inferiore all'anno, il periodo di uditorato non e' superiore a un terzo della relativa durata, computando in tale limite anche i giorni di assenza di cui all'articolo 26, comma 1. 5. Al personale femminile ammesso a proseguire il periodo formativo ai sensi dell'articolo 1494, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano le disposizioni di cui al comma 3.» h) il Titolo IV e' denominato «Attivita' didattiche, addestrative e valutazioni» i) all'articolo 14, comma 4, le parole: «ed a docenti militari in servizio» sono sostituite dalle seguenti: «e militari in servizio e in congedo» l) all'articolo 15: 1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o, in caso di impedimento, da insegnanti aggiunti da questi delegati» 2) al comma 3, le parole: «al semestre entro i primi quindici giorni dall'inizio del semestre stesso» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno» m) all'articolo 16: 1) al comma 1, le parole: «e delle competenze informatiche» sono soppresse e le parole: «l'efficienza fisica» sono sostituite dalle seguenti: «nell'addestramento ginnico sportivo» 2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il rendimento nelle aree di valutazione di cui al comma 1 e' espresso in voti da 1 a 30 ovvero con giudizio di idoneita' per la conoscenza delle lingue straniere per i frequentatori del primo anno dei corsi di Accademia e per il rendimento nell'addestramento ginnico sportivo per i frequentatori dei corsi di formazione di durata annuale o inferiore all'anno.» 3) il comma 3 e' abrogato n) all'articolo 17, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. La valutazione dell'attitudine professionale e' espressa nei confronti degli allievi dei corsi di applicazione e dei corsi di formazione per ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, del ruolo normale -...

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