DECRETO 1 luglio 2020 - Individuazione dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali del Corpo della guardia di finanza per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (20A05374)

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA

E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica

, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e, in particolare, l'art. 1, comma 7, il quale stabilisce che con regolamento da adottarsi entro il 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro della difesa, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuati i dati di cui al comma 1 dell'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali, nel rispetto dei seguenti criteri:

graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere b) ed e), dell'art. 14, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale, tenuto conto della complessita' della struttura cui e' preposto il titolare dell'incarico

previsione che i dati di cui all'art. 14, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 30 marzo 2013, n. 33, possano essere oggetto anche di sola comunicazione all'amministrazione di appartenenza

individuazione, anche in deroga all'obbligo di pubblicazione per i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei dirigenti dell'amministrazione dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle Forze di polizia, delle Forze armate e dell'amministrazione penitenziaria per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza pubblica, nonche' in rapporto ai compiti svolti per la tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna

Visto l'art. 1, comma 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, a norma del quale l'amministrazione dell'interno, l'amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le Forze di polizia, le Forze armate e l'amministrazione penitenziaria, nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 7 del medesimo art. 1, possono individuare, con decreto del Ministro competente, i dirigenti, ivi compresi i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, commi 3 e 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i quali non sono pubblicati i dati di cui all'art. 14 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ragione del pregiudizio alla sicurezza nazionale interna ed esterna e all'ordine e sicurezza...

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