DECRETO 1 luglio 2016 - Riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza per l'anno 2016, in favore dei Comuni c.d. «riservatari». (16A06784)

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;

Vista la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante «Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunita' per l'infanzia e l'adolescenza» e, in particolare, l'art. 1, che istituisce il Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale e ne stabilisce i criteri di riparto;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328 «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali» e, in particolare, l'art. 20, che regolamenta il Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto l'art. 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», il quale stabilisce la composizione del Fondo nazionale per le politiche sociali a decorrere dall'anno 2001;

Visto l'art. 1, comma 1258, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dall'art. 2, comma 470, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), che prevede che la dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, di cui all'art. 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285, sia determinata, limitatamente alle risorse destinate ai comuni, cosiddetti «riservatari», di cui al comma 2, secondo periodo, dello stesso art. 1, annualmente dalla legge finanziaria, con le modalita' di cui all'art. 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

Considerato pertanto che la predetta disposizione ha indicato, a decorrere dall'anno 2008, una diversa modalita' di allocazione delle risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, limitatamente alle sole somme destinate ai predetti comuni «riservatari», prevedendo uno stanziamento autonomo, determinato annualmente nella Tabella C della legge finanziaria, laddove le rimanenti risorse del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza continuano a confluire, sia pure indistintamente, nel Fondo nazionale per le politiche sociali;

Visto il decreto 29 aprile 2008 del Ministro della solidarieta' sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, registrato dalla Corte dei conti il 2 luglio 2008, registro n. 4, foglio n. 310, di...

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