DECRETO 1 febbraio 2024, n. 34 - Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, recante: «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti e di istruttori di autoscuola.». (24G00049)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e, in particolare, gli articoli 115, comma 1, e 123, concernenti, rispettivamente, il requisito anagrafico minimo per il conseguimento delle diverse categorie delle patenti di guida e l'attivita' di autoscuola Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», e, in particolare, l'articolo 105, comma 3, lettera c), che attribuisce alle province le funzioni relative agli esami per il riconoscimento dell'idoneita' degli insegnanti e istruttori di autoscuola Visto il decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, recante«Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore», e, in particolare, il Capo II recante «Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di cose o di passeggeri» Visto il decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, recante«Attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida» e, in particolare l'allegato II, lettera B, relativamente ai criteri minimi che devono essere soddisfatti dai veicoli impiegati per effettuare le prove di capacita' e comportamento per il conseguimento di una patente di guida Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada» Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, concernente il «Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione e procedure per l'abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola» Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili 27 ottobre 2021, recante «Modifiche alle modalita' di espletamento della prova di verifica delle cognizioni per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2, A, e di categoria B1, B e BE», che prevede, tra l'altro, la riduzione del numero delle domande a risposta multipla che compongono una scheda d'esame teorico per il conseguimento delle citate categorie di patenti Visto l'Accordo Stato-regioni-enti locali, in sede di Conferenza Unificata, acquisito al repertorio Atti n. 541/C.U. del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 71 del 25 marzo 2002, recante «Modalita' organizzative e procedure per l'applicazione dell'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112» e, in particolare, il punto 5, relativo alle modalita' di svolgimento degli esami di idoneita' per l'abilitazione all'attivita' di insegnante e di istruttore Visto l'Accordo fra le Regioni e le Province autonome sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle Regioni e Province autonome, n. 21/181/CR5a/C17 del 3 novembre 2021 Considerato che, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 17 del 2011, ai fini del conseguimento dell'abilitazione di istruttore, e' necessario il possesso, in ogni caso, della patente di categoria D, a prescindere dalla categoria di patente per la quale e' svolta la relativa attivita' di istruttore Rilevato che, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, del codice della strada, la patente di categoria D puo' conseguirsi all'eta' di ventiquattro anni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005 Ritenuta l'opportunita' di modificare le previsioni di cui agli articoli 5 e 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 17 del 2011, onde consentire il conseguimento dell'abilitazione di insegnante e di istruttore di autoscuola anche ai soggetti in possesso delle sole patenti di categoria B e C, ove l'attivita' di insegnamento riguardi tali categorie di patenti Ritenuto conseguentemente necessario disciplinare, in modo coerente con le predette modifiche, il programma della formazione iniziale per insegnanti e istruttori e le relative modalita' di esame, nonche' aggiornare i contenuti dei programmi della formazione iniziale e periodica, con particolare riferimento all'evoluzione della tecnologia a bordo dei veicoli, ai nuovi studi in materia di incidentistica stradale, alla tutela dell'utenza debole e alle esigenze di formazione di allievi con disturbi specifici dell'apprendimento Acquisito il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 26 luglio 2023 Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 novembre 2023 Vista la nota prot. n. 89 del 4 gennaio 2024, trasmessa dal Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 Adotta il seguente regolamento: Art. 1 Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17 1. Al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 26 gennaio 2011, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 1: 1) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;» 2) alla lettera d), dopo le parole: «normale o speciale» sono aggiunte le seguenti: «, conseguita in Italia o in uno Stato membro della Unione europea o dello Spazio economico europeo, o in un altro Stato e convertita in patente di guida italiana» b) all'articolo 2: 1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Il corso di formazione iniziale si svolge integralmente presso la sede di un solo soggetto, di seguito denominato soggetto erogatore, scelto tra quelli di cui all'articolo 123, comma 10-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sulla base del programma di cui all'allegato 1. Il corso e' articolato in una parte teorica di centosessanta ore. La parte di lezione afferente all'uso del cronotachigrafo e del rallentatore di velocita' puo' essere svolta anche tramite l'uso di sistemi multimediali. Le modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, sono disciplinate in conformita' agli appositi accordi fra le regioni e le province autonome sulle linee guida relative alla modalita' di erogazione della formazione teorica, a distanza e in presenza, per le professioni o attivita' regolamentate la cui formazione e' in capo alle regioni e province autonome. In prima attuazione si applica l'Accordo fra le Regioni e Province autonome n. 21/181/cr5a/c17 del 3 novembre 2021. La spendibilita' sull'intero territorio nazionale dell'attestato di cui all'allegato 3 e' subordinata all'osservanza del predetto accordo.» 2) al comma 3, la parola «accreditato» e' sostituita dalla seguente: «erogatore» e le parole: «alla provincia territorialmente competente» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti territorialmente competenti in ragione del luogo ove ha sede il soggetto erogatore stesso» c) all'articolo 3: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli esami di idoneita' per il conseguimento dell'abilitazione di istruttore si svolgono secondo le modalita' previste dagli accordi Stato-regioni-enti locali. In prima attuazione si applica il punto 5 dell'accordo Stato-regioni-enti locali del 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2002. E' consentito svolgere una o piu' prove d'esame anche presso una provincia o citta' metropolitana diversa da quella presso la quale ha sede il soggetto erogatore del corso.» 2) al comma 2: 2.1) alla lettera a), la parola: «quaranta», ovunque ricorra, e' sostituita dalla seguente: «trenta» e la parola: «ottanta» e' sostituita dalla seguente: «sessanta» 2.2) ovunque ricorrano, le parole «fasi» e «fase» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «prove» e «prova» 3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis. Ciascuna delle prove di cui al comma 2, lettere b), c) e d), in caso di esito negativo puo' essere sostenuta piu' volte, comunque non oltre il termine massimo di due anni decorrente dall'esito positivo della prova di cui alla lettera a) del medesimo comma 2.». d) all'articolo 4: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'insegnante abilitato ai sensi dell'articolo 3 ha l'obbligo di frequentare ogni due anni, decorrenti dalla data di conseguimento dell'abilitazione, un corso di formazione periodica della durata di otto ore. L'obbligo si applica anche agli insegnanti abilitati prima del 25 marzo 2011, per i quali il primo biennio decorre dalla stessa data. Il corso di formazione periodica puo' essere frequentato a partire dal sesto mese antecedente il compimento del biennio di cui al primo e secondo periodo: in tal caso la validita' dell'abilitazione e' rinnovata senza soluzione di continuita'. Qualora il corso di formazione periodica sia frequentato dopo lo scadere del predetto biennio, da tale data di scadenza e fino al conseguimento dell'attestato di cui al quinto periodo si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il soggetto erogatore, al termine dello svolgimento del corso, rilascia all'allievo un attestato di frequenza, i cui contenuti minimi sono quelli di cui all'allegato 3-bis.» 2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «centro di istruzione automobilistica» sono inserite le seguenti: «, ne' puo' farne piu' parte,» 3) al comma 3, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare attenzione agli allievi con...

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