Decisioni della Corte costituzionale

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE COSTITUZIONALE 20 giugno 2008, n. 219. Pres. Bile - Est. De Siervo - Ric. Corte di Cassazione ed altro

Misure cautelari personali - Riparazione per l'ingiusta detenzione - Durata della custodia cautelare superiore alla pena inflitta - Diritto del cittadino - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 314 del codice di procedura penale nella parte in cui, nell'ipotesi di detenzione cautelare sofferta, condiziona in ogni caso il diritto all'equa riparazione al proscioglimento nel merito dalle imputazioni. (C.p.p., art. 314) (1).

    (1) L'ordinanza di rimessione delle SS.UU. del 19 luglio 2006, Pellegrino, è pubblicato in questa Rivista 2007, 399.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. 1. - Con ordinanza in data 19 luglio 2006, la Corte di Cassazione, a Sezioni unite penali, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice di procedura penale in relazione agli artt. 2, 3, 13 (quest'ultimo invocato solo nella parte motiva dell'ordinanza di rimessione), 24, 76 e 77 della Costituzione, «nella parte in cui non è previsto il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta».

Premette la Corte di procedere in relazione ad un ricorso proposto avverso l'ordinanza con cui la Corte d'appello di Reggio Calabria aveva accolto solo in parte la richiesta presentata dall'istante ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per ottenere la liquidazione di una somma a titolo di riparazione per l'ingiusta detenzione in carcere complessivamente subìta dal 23 gennaio 1986 al 22 giugno 1989. La Corte territoriale, infatti, aveva condannato il Ministero dell'economia al pagamento dell'indennità soltanto in relazione alla privazione della libertà subìta dal 26 gennaio 1988 al 22 giugno 1989.

Così la Cassazione riassume i fatti a base della decisione impugnata.

Il 23 gennaio 1986 l'imputato era stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere per le imputazioni di associazione per delinquere di stampo mafioso, di detenzione e porto d'armi e, successivamente, di tentato omicidio.

Il 22 gennaio 1988 erano scaduti i termini massimi di custodia cautelare per i reati concernenti l'associazione mafiosa e le armi; la custodia era, tuttavia, mantenuta in quanto l'imputato era stato condannato alla pena di quattordici anni di reclusione per i reati di tentato omicidio, nonché di detenzione e porto d'armi. Con sentenza del 23 giugno 1989, la corte d'assise d'appello aveva assolto l'imputato dal reato di tentato omicidio per insufficienza di prove, mentre il processo proseguiva in relazione agli altri reati. In data 17 giugno 1999 l'imputato veniva assolto dal reato associativo e condannato a dieci mesi di reclusione per i reati concernenti le armi. Infine, in data 7 maggio 2001, la Corte territoriale pronunciava sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine al reato di porto e detenzione di armi.

La corte d'appello, pronunciando sull'istanza di riparazione per ingiusta detenzione, riteneva che l'indennizzo dovesse essere riconosciuto solo per il periodo, compreso tra il 26 gennaio 1988 e il 22 giugno 1989, riguardante la custodia cautelare relativa al reato di tentato omicidio, mentre per il periodo dal 23 gennaio 1986 al 22 gennaio 1988, l'istanza doveva essere respinta, sia in quanto la custodia cautelare era legittimata dalla pluralità di imputazioni, sia in quanto la declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati concernenti le armi precludeva il riconoscimento del diritto alla riparazione. Ciò in quanto tale diritto è configurato dall'art. 314 c.p.p. solo in caso di proscioglimento nel merito.

Avverso tale ordinanza P.A. ha proposto ricorso per cassazione.

Le Sezioni unite, cui il ricorso è stato rimesso dalla quarta sezione (con ordinanza n. 1920 del 14 novembre 2005), chiariscono innanzitutto di esaminare la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione limitatamente al periodo di custodia subìta dal 23 gennaio 1986 al 22 gennaio 1988, data quest'ultima in cui sono scaduti i termini massimi della misura cautelare relativamente ai delitti di associazione mafiosa, di detenzione e porto illegale d'armi, reati per i quali i limiti massimi di durata della custodia in carcere coincidono.

Ciò precisato, la Cassazione afferma che il tema di indagine sul quale essa è chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire se sia o meno «configurabile il diritto alla riparazione nel caso in cui l'imputato, sottoposto a detenzione per più titoli cautelari di pari durata massima, venga assolto da un reato con una delle formule indicate nel primo comma dell'art. 314 c.p.p. e venga, invece, prosciolto dall'altro reato perché estinto per prescrizione».

La giurisprudenza di legittimità, nel caso di processo cumulativo con più imputazioni, è orientata a ritenere che, poiché il diritto all'equa riparazione spetta solo in quanto l'interessato sia stato prosciolto con for-Page 536mula liberatoria di merito, ai fini del riconoscimento di tale diritto è necessario che tale presupposto ricorra con riguardo a tutti gli addebiti formulati. Ciò deriverebbe dal fatto che il periodo di detenzione cautelare è unico e inscindibile per tutti i titoli custodiali di modo che, se essi hanno un identico limite massimo di durata, la mancanza di proscioglimento nel merito anche per uno solo dei reati farebbe sì che l'intera detenzione cautelare debba essere riferita a quest'ultimo, a prescindere dalla misura della pena che sarebbe stata inflitta in caso di condanna.

Di conseguenza, nel caso di provvedimento coercitivo fondato su più contestazioni, il proscioglimento con formula non di merito anche da una sola di esse, impedirebbe il sorgere del diritto alla riparazione.

In senso diverso si è, tuttavia, pronunciata la Suprema Corte in due decisioni della quarta sezione, le quali si caratterizzano per il fatto di aver riconosciuto la riparazione a favore di coimputati nello stesso processo dell'imputato che ora agisce per la riparazione, i quali, come quest'ultimo, erano stati assolti dal reato associativo e, dopo essere stati condannati per i reati relativi alle armi, erano stati prosciolti per prescrizione.

Con la prima sentenza (6 luglio 2005, n. 40094), la Corte ha osservato che «il periodo di custodia cautelare riferibile ai reati concernenti le armi non poteva in nessun caso superare il limite di dieci mesi corrispondente all'entità della reclusione inflitta con la condanna pronunciata nel giudizio di primo grado: di talché, poiché contro tale decisione il P.M. non aveva proposto appello, al reato successivamente dichiarato prescritto era attribuibile un periodo di detenzione cautelare non superiore a dieci mesi e la maggiore durata, della custodia in carcere doveva essere riferita all'imputazione per la quale era intervenuta assoluzione nel merito».

Nella seconda decisione (8 luglio 2005, n. 36898) si è affermato che «qualora risulti per il particolare svolgersi del processo, che il periodo, il tempo, delle limitazioni della libertà non coincide per tutti i titoli-reati, nel senso che possono distinguersi, con estrema precisione, il periodo di limitazione della libertà sofferta per il titolo-reato per il quale si è avuto il proscioglimento per prescrizione e il periodo di limitazione della libertà - oltre e, nel caso di specie, ben oltre, quella soglia - sofferta soltanto per il titolo-reato per il quale v'è stato il proscioglimento nel merito, non v'è nessuna ragione per negare l'equa riparazione per questo secondo periodo di limitazione della libertà».

Alla base di tali pronunce vi sarebbe la tesi secondo cui al titolo cautelare venuto meno a seguito di proscioglimento per prescrizione «non può essere riferito un periodo corrispondente alla durata massima prevista dalla legge processuale, ma esclusivamente il periodo di detenzione cautelare pari all'entità della pena che sarebbe stata inflitta in caso di condanna».

Le Sezioni unite affermano di non condividere tali conclusioni dal momento che esse porterebbero a conseguenze che esorbitano dalla effettiva sfera precettiva dell'art. 314 c.p.p.

Tale disposizione, al comma 1, individua nella sentenza assolutoria nel merito il presupposto per il sorgere del diritto all'equa riparazione. Al comma 4 stabilisce poi che il diritto alla riparazione è escluso per quella parte della custodia cautelare che sia computata ai fini della determinazione della misura di una pena, secondo la regola della fungibilità ex art. 657 c.p.p., ovvero per il periodo in cui le limitazioni conseguenti all'applicazione della custodia siano state sofferte anche in forza di altro titolo.

Dalla lettura coordinata di tali disposizioni emergerebbe «l'intenzione del legislatore di escludere integralmente la riparazione per ingiusta detenzione in tutti i casi di proscioglimento non di merito e, a maggior ragione, di condanna, prescindendo totalmente dall'effettiva misura della pena applicabile o in concerto applicata, quand'anche questa risulti largamente inferiore al periodo di custodia cautelare effettivamente subìta».

Tuttavia, le Sezioni unite dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.p. proprio «nella parte in cui esclude il diritto alla riparazione per la custodia cautelare che risulti superiore alla misura della pena inflitta, precludendo di riflesso - nell'ipotesi di più titoli cautelari con pari limiti di durata massima - la liquidazione dell'indennità in ordine all'imputazione per la quale è intervenuta assoluzione nel merito, anche se l'effettivo periodo di custodia cautelare risulti superiore alla misura della pena inflitta (o che sarebbe stata inflitta) per l'altra imputazione se il reato non fosse stato dichiarato prescritto».

L'univoco tenore letterale della disposizione censurata precluderebbe la possibilità di interpretare la medesima in senso conforme a Costituzione. Nel medesimo senso deporrebbe la scelta di...

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