Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE COSTITUZIONALE 19 giugno 2009, n. 180 (c.c. 22 aprile 2009). Pres. Amirante - Rel. Finocchiaro - Rocca Trasporti Srl c. Zurigo Assicurazioni s.a

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Risarcimento diretto - Azione diretta del danneggiato nei confronti della propria compagnia assicuratrice - Non anche nei confronti del responsabile civile e della compagnia assicuratrice di quest’ultimo - Lamentato eccesso di delega - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza e del giusto processo, nonché del diritto di difesa - Esclusione - Facoltà e non obbligo del danneggiato di esperire l’azione diretta nei confronti del proprio assicuratore - Ammissibilità della tradizionale azione di responsabilità civile - Questione non fondata di legittimità costituzionale.

È infondata. in riferimento agli artt. 3, 24, 76 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell’art. 149 del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 205 (Codice delle assicurazioni private) nella parte in cui prevedono che, in ipotesi di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la propria richiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato (comma 1) precluderebbe la possibilità di esercitare la pretesa risarcitoria anche nei confronti del danneggiante e della sua compagnia di assicurazione. (D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, art. 149) (1).

    (1)Importante intervento della Consulta che con la sentenza in epigrafe ha definitivamente stabilito il carattere alternativo e non esclusivo del nuovo sistema di risarcimento diretto che ammette a favore del danneggiato, oltre all’azione diretta contro il proprio assicuratore, anche l’azione ex art. 2054 c.c. e l’azione diretta contro l’assicuratore del responsabile civile (art. 144 cod. assic.). Secondo la Consulta a favore del carattere alternativo dell’azione diretta nei soli confronti del proprio assicuratore depongono, in primo luogo, «l’interpretazione coerente della legge delega» 29 luglio 2003, n. 229, di semplificazione e riassetto della legislazione assicurativa, «dalla quale non sembra emergere la possibilità di uno stravolgimento del sistema della responsabilità civile»; in secondo luogo, l’esigenza, presente nella legge delega, di «tutela dei consumatori e più in generale dei contraenti più deboli» che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela»; in terzo luogo, il fatto che la normativa codicistica (art. 2054 c.c.) non è stata esplicitamente abrogata dal codice delle assicurazioni. La stessa Corte costituzionale con ordinanza 23 dicembre 2008, n. 441 (in G.U., 3a serie spec., n. 54 del 31 dicembre 2008) aveva già tentato di esaminare la legittimità dell’art. 149 cod. assic. in relazione agli artt. 3, 24 e 76 Cost. Occasione mancata, tuttavia, dalla dichiarazione d’inammissibilità delle questioni sollevate. In quella sede, infatti, i giudici rimettenti avevano omesso di fornire un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 149 che avrebbe consentito, «accanto all’azione diretta contro la compagnia assicuratrice del veicolo utilizzato, la persistenza della tutela tradizionale nei confronti del responsabile civile. Risultato questo, dell’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 149 cod. assic., raggiunto con la sentenza in oggetto. Invero la giurisprudenza di merito era già in prevalenza pervenuta alle conclusioni di cui in massima. Ex multis, si vedano Giud. pace civ. Trapani 16 luglio 2008, n. 439, in questa Rivista 2009, 68; Giud. pace civ. Pozzuoli 14 luglio 2008, ibidem; Giud. pace civ. Erice 25 febbraio 2008, ivi 2008, 1050; Giud. pace civ. Roma, ord. 14 febbraio 2008, ivi 2008, 1056, con nota di G. CALÒ, Brevi note in tema di procedure risarcitorie «azioni dirette» ed azione aquiliana ex art. 2054 c.c.; Giud. pace civ. Sorrento 19 dicembre 2007, ivi 2008, 1050; Giud. pace civ. Torino 28 novembre 2007, n. 11700, ibidem e Giud. pace civ. Napoli, ord. 14 novembre 2007, n. 4362, ibidem. Le sentenze qui riportate sono citate anche all’interno dell’esaustivo commento all’art. 149 cod. assic. contenuto in G. GALLONE, Commentario al codice delle assicurazioni R.C.A. e tutela legale, Tribuna Major, Ed. La Tribuna, Piacenza 2009, pp. 744 e ss. La Consulta conclude la sentenza riconoscendo di non ignorare che l’interpretazione costituzionalmente orientata «apre una serie di problemi applicativi la cui soluzione, tuttavia, esula dai limiti del giudizio costituzionale, non potendo che essere demandato agli interpreti». La Corte allude all’operatività della procedura di risarcimento diretto che, seguendo l’interpretazione anzidetta, rischia di venire snaturata.

RITENUTO IN FATTO. 1. – Nel corso del giudizio per risarcimento danni da incidente stradale promosso da Rocca Trasporti Srl nei confronti di Mediterranea Srl e di Zurigo Assicurazioni s.a., nelle rispettive qualità di responsabile civile del danno in quanto proprietaria del veicolo antagonista, e di compagnia che copre i rischi dalla circolazione dello stesso veicolo, il Giudice di pace di Palermo, con ordinanza depositata il 20 marzo 2008, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 149 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (codice delle assicurazioni private), per violazione degli artt. 3, 24, 76 e 111 della Costituzione.

Secondo il giudice a quo, la norma censurata ha previsto un’azione diretta del danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, eliminando il diritto, spettante a qualunque danneggiato da fatto illecito, di agire (anche) contro il responsabile del danno e sostituendo alla legittimazione passiva dell’assicuratore per la R.C.A. di quest’ultimo quella dell’assicuratore dello stesso danneggiato.

Il rimettente assume la rilevanza della questione, per il fatto che, avendo la compagnia assicuratrice convenuta eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, alla luce del citato art. 149, per dover esserePage 684 l’azione proposta nei soli confronti dell’assicuratore del veicolo della stessa attrice, la dichiarazione d’incostituzionalità della norma indurrebbe al rigetto dell’eccezione, mentre in caso contrario l’eccezione dovrebbe essere accolta, con conseguente rigetto della domanda.

Il Giudice di pace di Palermo esclude di poter praticare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma, argomentando che l’espressione letterale della norma stessa, nel senso che «i danneggiati devono rivolgere la rchiesta di risarcimento all’impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato» e che in caso di mancata o insufficiente offerta, «il danneggiato può proporre l’azione diretta di cui all’articolo 145, comma 2, nei soli confronti della propria impresa di assicurazione», configura per il danneggiato l’obbligo senza alternative di agire contro la propria compagnia assicuratrice.

Del resto – argomenta il ricorrente – se lo scopo della norma, rivelato anche dai lavori preparatori e dalle dichiarazioni di Governo,è quello di ridurre i costi dei risarcimenti a carico delle compagnie, e così anche dei premi assicurativi, l’interpretazione non può che essere rigorosa, come si ricava anche dall’art. 150 dello stesso codice, che, nel rimettere alla normazione secondaria procedure e rapporti tra...

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