Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 9 aprile 2009, n. 110. Pres. Amirante - Rel. Finocchiaro - Imp. Foglia c. Foglia

Contratto di locazione - Registrazione - Omissione - Contrasto con artt. 3 e 41 Cost. - Manifesta inammissibilità della questione - Contrasto con art. 24 Cost. - Manifesta infondatezza della questione.

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 346, della L. 30 dicembre 2004, n. 30 (Finanziaria 2005), sollevata con riferimento agli artt. 3 e 41 Cost.(L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1) (1).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 346, L. 30 dicembre 2004, n. 311 (Finanziaria 2005), sollevata con riferimento all’art. 24 Cost. (L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1) (2).

    (1) L’ordinanza di rinvio Trib. Napoli, sez. dist. Ischia, 8 settembre 2007, trovasi pubblicata in questa Rivista 2007, 587.

    (2) In relazione all’art. 24 Cost. la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di costituzionalità altre due volte, con adunanze 5 dicembre 2007, n. 420, in questa Rivista 2008, 151 e 25 novembre 2008, n. 389, in www.cortecostituzionale.it.

(Omissis). – Ritenuto che, con ordinanza dell’8 settembre 2007, il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria per il 2005), per contrasto con gli artt. 3, 24 e 41 della Costituzione;

che il rimettente riferisce che, con atto di citazione notificato il 13 agosto 2007, F.L. aveva intimato sfratto per morosità a F. G., con contestuale richiesta di rilascio dell’immobile, esponendo che egli, in data 1º gennaio 2005, aveva concluso in forma scritta un contratto di locazione ad uso abitativo relativo ad un appartamento sito in Forio di Ischia, in relazione al quale il conduttore si era reso inadempiente alla propria obbligazione di corrispondere il canone pattuito a decorrere da ottobre 2006;

che il rimettente rileva che l’adozione dei provvedimenti richiesti è preclusa rebus sic stantibus dal disposto dell’art. 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a norma del quale i contratti di locazione o che comunque costituiscono diritti relativi di godimento di unità immobiliari ovvero di loro porzioni sono nulli se, ricorrendone i presupposti, non siano registrati;

che le emergenze processuali non attestano l’avvenuta registrazione del dedotto contratto di locazione (pur prodotto in forma scritta)

che, pertanto, mancando un valido rapporto locativo, il giudicante non può né convalidare lo sfratto per morosità per intervenuta opposizione, né assegnare il termine per sanare la morosità

che, di conseguenza, ritiene il giudice a quo di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 346, della legge n. 311 del 2004, pur non ignorando che una giurisprudenza di merito ha ritenuto che, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, deve escludersi che tale norma configuri la registrazione come requisito di validità della locazione, costituendo essa piuttosto una mera condicio iuris di efficacia del contratto, che può intervenire, con effetto ex tunc, pure in un momento successivo rispetto alla conclusione del negozio

che quest’ultima interpretazione sarebbe in contrasto con l’inequivocabile dato letterale della norma impugnata, dal momento che il necessario rispetto dovuto al legislatore impone di ritenere che quest’ultimo, laddove ha richiamato la categoria della nullità del contratto, abbia operato proprio al fine di creare una figura di nullità a carattere assoluto, collegata ad una fattispecie esterna rispetto all’accordo negoziale

che neppure sarebbe possibile estendere alla suddetta materia l’interpretazione prospettata quanto ai patti contrari alla legge di cui all’art. 13, comma 1, legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) dalla Corte di cassazione (Cass. 27 ottobre 2003, n. 16089) e dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 242 del 2004)

che, secondo il rimettente, la decisione del legislatore di porre la registrazione quale vero e proprio requisito per la giuridica esistenza del contratto si traduce in un limite all’autonomia contrattuale, la quale costituirebbe un diritto fondamentale della persona (giacché strumentale al principio di libertà dell’iniziativa economica tutelato dall’art. 41, primo comma, della Costituzione), che può cedere solo di fronte a motivi di ordine superiore, economico e sociale, considerati rilevanti dalla Costituzione (art. 41, comma 2, della Costituzione);

che il giudice a quo ritiene che il mancato rispetto della normativa tributaria non costituisca in tale ottica un legittimo limite all’autonomia privata (e quindi all’iniziativa economica);

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che la violazione della disciplina tributaria rimane innanzitutto sanzionabile mediante il recupero, anche coattivo, delle somme evase così da soddisfare pienamente l’interesse statuale al reperimento delle necessarie risorse finanziarie

che, peraltro, la salvaguardia degli interessi economici dello Stato è assicurata anche dall’obbligo imposto all’organo giurisdizionale civile dall’art. 36, comma quarto, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), e successive modificazioni, di trasmettere idonea comunicazione agli organi competenti per l’accertamento degli illeciti tributari e fiscali

che l’esito del bilanciamento costituzionale degli opposti interessi rende allora socialmente ingiustificato il previsto limite alla libertà negoziale, che si risolve conseguentemente in una incostituzionale lesione di un diritto fondamentale della persona

che lo stesso legislatore ordinario ha...

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