Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine591-593

Page 591

@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 20 aprile 2009, n. 118. Pres. Amirante - Rel. Quaranta - D.P.A c. Prefettura di Napoli

Depenalizzazione - Sanzioni amministrative accessorie - Confisca obbligatoria dei ciclomotori o motoveicoli - Inosservanza dell’obbligo di indossare il casco protettivo - Denunciata violazione del principio di uguaglianza - Ingiustificata disparità di trattamento sanzionatorio rispetto ai responsabili di illeciti di pari o maggiore gravità - Esclusione - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento all’art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 171 e 213, comma 2 sexies c.s., articolo, il secondo, censurato nel suo testo originario, introdotto dall’art. 5 bis, comma 1, lettera c), numero 2, del D.L. 30 giugno 2005, n. 15 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione), introdotto, a sua volta, dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168, poiché prevedono per l’inosservanza dell’obbligo di indossare il casco protettivo l’irrogazione anche della sanzione accessoria della confisca del mezzo, oltre che di quella primaria, applicando un trattamento sanzionatorio diverso rispetto a quello previsto, ratione temporis, per i responsabili di fatti illeciti di pari o maggiore gravità. (Nuovo c.s., art. 171; nuovo c.s., art. 213) (1).

    (1) Il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia Tributaria e finanziaria), conv. con modif., dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, ha introdotto modifiche agli artt. 171 e 213 tali per cui la confisca è applicabile solo nei casi di ciclomotori o motoveicoli utilizzati per commettere un reato (e non più quale sanzione accessoria che colpisce le infrazioni amministrative di cui agli artt. 169, commi 2 e 7, 170 e 171 c.s.).

    Analoga questione è già stata dichiarata infondata con ordinanza Corte cost. 30 aprile 2008, n. 125, in G.U. 1a Serie spec. n. 20 del 7 maggio 2008, e con sentenza Corte cost. 19 ottobre 2007, n. 345, in questa Rivista 2008, 13, in entrambe le quali si ribadisce che «ogni iniziativa volta a superare questo trattamento differenziato non potrebbe che spettare al legislatore», essendo «principio ormai consolidato nella giurisprudenza costituzionale» quello secondo cui «rimodellare il sistema della confisca, stabilendo alcuni canoni essenziali al fine di evitare che l’applicazione giudiziale della sanzione amministrativa produca disparità di trattamento».

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO. – Ritenuto che il Giudice di pace di S. Anastasia, con ordinanza del 20 giugno 2006, ha sollevato – in riferimento all’articolo 3 della Costituzione – questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 171 e 213, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), articolo, il secondo, censurato nel suo testo originario, introdotto dall’art. 5 bis, comma 1, lettera c), numero 2, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115 (Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione)...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT