Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine399-402

Page 399

@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 13 febbraio 2009, n. 39 (c.c. 17 dicembre 2008). Pres. Flick - Rel. Finocchiaro - Forniture per pasticceria di Barbieri Rosanna e altri c. Comune di Genova

Limiti alla circolazione - Zona a traffico limitato - Divieto di accesso - Violazione - Trattamento sanzionatorio in caso di più violazioni - Applicazione della sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo, nell’ipotesi di identità di disegno criminoso - Mancata previsione - Denunciata irragionevole violazione del principio di eguaglianza e dei diritti della persona - Insufficiente descrizione della fattispecie - Questione comunque astratta, ipotetica, o almeno prematura - Questioni manifestamente inammissibili di legittimità costituzionale.

Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost. le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, c.s., nella parte in cui prevede che, nell’ambito delle aree pedonali urbane e nelle zone, a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione; nonché dell’art. 8, primo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), là dove non prevede che gli autori di più violazioni, anche in tempi diversi, al Codice della strada, in attuazione del medesimo disegno criminoso, soggiacciano alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo. (Nuovo c.s., art. 198; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 8) (1).

    (1) Questioni già dichiarate inammissibili con ordinanza 19 novembre 2008, n. 398, pubblicata in questa Rivista 2009, 121.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO. – Ritenuto che il Giudice di Pace di Genova, con ordinanza emessa il 12 novembre 2007, nel corso di giudizio promosso da Forniture per pasticceria di Barbieri Rossana & C. s.a.s. contro il Comune di Genova, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 198, comma 2, del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), per violazione degli artt. 2 e 3 della Costituzione, e dell’art. 8, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento ai medesimi parametri;

che, secondo il giudice a quo, la questione di legittimità costituzionale è rilevante pur se gli illeciti configurati dalla norma non siano ancora, o non ancora interamente, posti a conoscenza del destinatario, e non è manifestamente infondata, nell’impossibilità di adottare un’interpretazione adeguatrice;

che il rimettente rileva che la società ricorrente è stata «contravvenuta» più di una volta per la violazione del divieto di circolazione in zona a traffico limitato, e che la stessa ha effettuato molteplici transiti lungo una stessa via, «venendo a conoscenza dell’elevata contravvenzione, solo, all’esito della notificazione, per la prima volta, del relativo verbale di constatazione di violazione»;

che, in relazione ai fatti di causa, «allo stato non è dato sapere il numero di violazioni al Codice stradale, di cui è, ineluttabilmente, destinatario l’amministrato, esposto, com’è prevedibile, all’incombente di far fronte alle relative conseguenze, con aggravio e maggiore spesa»

che il sistema sanzionatorio previsto dall’art. 198, comma 2, del D.L.vo n. 285 del 1992, per il divieto di accesso nelle zone a traffico limitato, secondo cui ad ogni violazione corrisponde una sanzione, si porrebbe in contrasto con il principio di ragionevolezza, anche perché nel sistema tributario si sono introdotti i principi del concorso materiale delle violazioni e delle violazioni continuate, secondo la formula dell’art. 81 del codice penale, con il risultato di mitigare l’applicazione del cumulo materiale;

che l’art. 2 Cost., raccordato all’art. 3, secondo comma, Cost., mira al superamento di sperequazioni suscettibili di ostacolare il pieno sviluppo della personalità, mentre la norma denunciata «arreca un nocumento al corpus della persona, costituzionalmente protetto»;

che l’art. 3 Cost. non giustifica disparità di trattamento in assenza di peculiarità della fattispecie;

che l’art. 8 della legge n. 689 del 1981 accoglie il criterio del concorso materiale e della continuazione in tema di violazioni di previdenza e assistenza obbligatorie, mitigando la pena in ossequio ai principi di afflittività, dissuasione, retribuzione, con la conseguenza che non vi sarebbero ragioni per non applicare gli stessi...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT