Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine17-20

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@CORTE COSTITUZIONALE 10 ottobre 2008, n. 336. Pres. Flick - Est. Silvestri - Ric. Gip presso il Tribunale di Catanzaro

Prova penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Ordinanza che dispone una misura cautelare personale - Notificazione o esecuzione - Richiesta del difensore di trasposizione su nastro magnetico delle registrazioniMancata previsione - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione, l'art. 268 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, dopo la notificazione o l'esecuzione dell'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, il difensore possa ottenere la trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione del provvedimento cautelare, anche se non depositate. (C.p., art. 268) (1).

    (1) Cfr. Cass. pen., sez. VI, 28 marzo 2006, Palazzoni, in questa Rivista 2007, 334, secondo cui la trascrizione delle intercettazioni telefoniche non costituisce prova o fonte di prova, ma solo un'operazione rappresentativa in forma grafica del contenuto di prove acquisite mediante la registrazione fonica, della quale il difensore, secondo l'art. 268, comma ottavo, c.p., può far eseguire la trasposizione su nastro magnetico. Ne consegue che la mancata esecuzione di essa nelle indagini preliminari, senza che le parti la richiedano, non comporta la nullità né l'inutilizzabilità delle conversazioni intercettate.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro, con ordinanza del 22 dicembre 2005 (pervenuta alla Corte costituzionale il 30 ottobre 2006), ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, della Costituzione - questione di legittimità costituzionale dell'art. 268 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente di non depositare, o comunque di non mettere a disposizione dell'indagato e del suo difensore, quando ne facciano richiesta, le registrazioni di comunicazioni telefoniche poste a fondamento di una misura cautelare personale già eseguita, anche prima della procedura di deposito regolata dai commi 4 e seguenti dello stesso art. 268 c.p.p.

Il giudice a quo è chiamato a valutare una istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti di persona accusata dei delitti di associazione di tipo mafioso (art. 416 bis del codice penale) e usura (art. 644 c.p.).

La misura era stata applicata, alcuni mesi prima, sulla base degli elementi desunti da intercettazioni telefoniche e «ambientali», che il pubblico ministero richiedente aveva sottoposto al giudice della cautela solo per il mezzo di trascrizioni operate dalla polizia giudiziaria. La difesa dell'indagato aveva sollecitato il pubblico ministero a consentire l'ascolto e la riproduzione delle registrazioni originali, contando di dimostrare, l'intervenuto travisamento della prova raccolta. Il magistrato inquirente, però, aveva respinto l'istanza, argomentando sul perdurante svolgimento delle indagini preliminari ed assumendo che il diritto difensivo di accesso alle registrazioni potrebbe esercitarsi solo dopo il deposito degli atti concernenti l'intercettazione («nella fase del subprocedimento che andrà ad instaurarsi dinanzi al giudice competente»).

La difesa dell'indagato si è dunque rivolta al giudice rimettente, con una domanda de libertate nel cui ambito assume che, nella specie, le trascrizioni di polizia utilizzate per la ricostruzione del quadro indiziario sarebbero inaffidabili, in quanto segnate da omissioni e ripetuti riferimenti a frasi incomprensibili, così da mutare il senso delle conversazioni intrattenute dall'interessato.

Per tale ragione, ed essendo la cautela fondata su prove inaccessibili per la difesa, è stata richiesta in via principale la revoca della misura in corso di esecuzione. In subordine, la difesa dell'indagato ha eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 268 c.p.p., per l'asserito contrasto con gli artt. 24 e 111 Cost., «nella parte in cui non prevede il diritto alla trasposizione su nastro magnetico delle registrazioni utilizzate in richiesta custodiale e nella conseguente ordinanza applicativa».

Il giudice a quo muove dalla premessa che il pubblico ministero avrebbe negato legittimamente l'accesso della difesa delle registrazioni che documentano le conversazioni intercettate. A partire dal comma 4, l'art. 268 c.p.p. regola un procedimento che muove dal deposito dei verbali e delle registrazioni, e che subordina il rilascio delle copie all'intervenuta celebrazione della cosiddetta udienza di stralcio, limitandolo dunque alle conversazioni indicate dalle parti e ritenute ammissibili dal giudice. La scansione dettata dalla norma, a parere del rimettente, non prevede alcuna deroga per la fase antecedente al deposito, neppure quando le conversazioni intercettate vengano utilizzate, a fini probatori, nell'ambito di un incidente cautelare.

Secondo il giudice a quo, la legge non preclude al pubblico ministero la trasmissione al...

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