Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine607-608

Page 607

@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 4 maggio 2007, n. 155. Pres. Bile - Est. Quaranta - Conte c. l'Ufficio Territoriale del Governo di Brindisi

Depenalizzazione - Accertamento delle violazioni amministrative - Contestazione - Non immediata - Denunciata lesione del diritto di difesa e disparità di trattamento «del cittadino-utente» - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 201, comma 1 bis, lettera e), del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al Codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214. (Nuovo c.s., art. 201).

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Ritenuto che il Giudice di pace di San Pietro Vernotico, con ordinanza del 20 marzo 2006, ha sollevato questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione - dell'art. 201, comma 1-bis, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada), comma introdotto dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al Codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1º agosto 2003, n. 214;

che il rimettente premette di essere chiamato a giudicare dell'opposizione proposta avverso ordinanzaingiunzione, emessa dal Prefetto della Provincia di Brindisi in forza dell'avvenuta contestazione dell'infrazione stradale di cui all'art. 142, comma 8, del medesimo Codice della strada, infrazione accertata «a mezzo dell'apparecchiatura elettronica Velomatic mod. 512»;

che il giudice a quo - nell'evidenziare che il ricorso devoluto al suo esame «è motivato dalla omessa contestazione immediata dell'infrazione», ciò che precluderebbe «all'opponente di svolgere le sue difese ed accertare direttamente quanto contestato nell'immediatezza del fatto» (come disposto, invece dagli artt. 200 e 201 del Codice della strada) - reputa di dover condividere il dubbio di costituzionalità, prospettato dall'opponente nel giudizio principale, relativo al predetto art. 201, comma 1-bis, lettera e), del Codice della strada;

che, osserva il rimettente, se gli artt. 200 e 201 del Codice della strada enunciano, in via generale «il principio della contestazione immediata dell'infrazione», la disposizione censurata consente, viceversa, di...

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