I. Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine305-306

Page 305

@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 25 febbraio 1999, n. 48 (ud. 22 febbraio 1999). Est. Granata - Est. Marini - Soc. Riunione Adriatica di Sicurtà c. Cellammare ed altra

Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice - Opponibilità delle pronunce giurisdizionali relative - Criteri - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nella parte in cui non consente l'opponibilità all'impresa designata della sentenza di condanna della società assicuratrice contumace, quando il processo di merito, in mancanza delle condizioni per la declaratoria di interruzione ai sensi dell'art. 300, quarto comma, c.p.c. e della volontaria costituzione del commissario liquidatore, sia proseguito nei confronti della impresa assicuratrice in bonis e non nei confronti di quella messa in liquidazione coatta. (L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 25) (1).

    (1) L'ordinanza di rinvio Pret. civ. Trani, sez. dist. Andria, 10 aprile 1998, trovasi pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 26, 1° Serie speciale 1998, 111.

(Omissis). - Ritenuto che il Pretore di Trani, con ordinanza emessa il 10 aprile 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, primo e secondo comma, della Costituzione, dell'art. 25, secondo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), «nella parte in cui non consente l'opponibilità all'impresa designata della sentenza di condanna della società assicuratrice contumace, quando il processo di merito, in mancanza delle condizioni per la declaratoria di interruzione ai sensi dell'art. 300, quarto comma, c.p.c. e della volontaria costituzione del commissario liquidatore, sia proseguito nei confronti della impresa assicuratrice in bonis e non nei confronti di quella messa in liquidazione coatta»;

che la norma denunciata - secondo la quale, se il provvedimento di liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice interviene in corso di giudizio «e questo prosegua nei confronti dell'impresa in liquidazione coatta, le pronunce relative solo opponibili, entro i limiti di risarcibilità fissati dall'art. 21, ultimo comma, all'impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio le sia...

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