Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE COSTITUZIONALE 6 novembre 1998, n. 367 (c.c. 30 settembre 1998). Pres. Granata - Rel. Ruperto - Soc. Schia 2 c. Ufficio del registro di Parma.

Tributi erariali indiretti - Imposta di registro - Meccanismo divalutazione automatica o forfettaria degli immobili anche in mancanza di vendita catastale - Sistema di mera semplificazione - Questione infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in L. 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani), nella parte in cui prevede il meccanismo di valutazione automatica (o forfettaria) dell'immobile anche in mancanza di rendita catastale, purché la determinazione di quest'ultima venga contestualmente richiesta. (D.L. 14 marzo 1988, n. 70, art. 12) (1).

    (1) Cfr. Corte cost. 26 ottobre 1995, n. 463, in questa Rivista 1995, 789. L'ordinanza di rinvio Comm. trib. prov. Parma 21 gennaio 1997 trovasi pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 40, 1ª serie spec., 1997, 66.


(Omissis). - Ritenuto che nel corso di un giudizio per l'annullamento d'un avviso di liquidazione d'imposta, con il quale l'Ufficio del registro di Parma aveva rettificato in aumento il valore di un immobile rispetto a quello dichiarato nella compravendita, la Commissione tributaria di quella città ha sollevato, con ordinanza emessa il 21 gennaio 1997, questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - dell'art. 12 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154 (Norme in materia tributaria nonché per la semplificazione delle procedure di accatastamento degli immobili urbani); che, secondo il giudice a quo, tale norma, nel prevedere il meccanismo di valutazione automatica (o forfettaria) dell'immobile anche in mancanza di rendita catastale purché la determinazione di quest'ultima venga contestualmente richiesta, determina una disparità di trattamento tra contribuenti a seconda che questi si trovino ad avere già attribuita o non la detta rendita, dovendo essi, nel secondo caso, sottostare alla determinazione dell'Ufficio tecnico erariale pur quando, se superiore ai valori di mercato, conducesse a risultati vessatori;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso...

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