Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine53-55

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@CORTE COSTITUZIONALE 21 gennaio 1999, n. 3 (c.c. 6 maggio 1998). Pres. Granata - Rel. Mirabelli - Salemme ed altri c. Petrucci.

Canone - Morosità - Sanatoria - Ex art. 55 L. n. 392/1978 - Esclusione della risoluzione del contratto - Azione ordinaria di risoluzione per inadempimento - Inapplicabilità - Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Questione infondata di legittimità costituzionale.

È infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui prevede la possibilità di sanare in sede giudiziale la morosità, impedendo in tal modo la risoluzione del contratto nel solo procedimento per convalida di sfratto e non anche nel giudizio ordinario di risoluzione per inadempimento. (L. 27 luglio 1978, n 392, art. 55) (1).

    (1) La Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione ritenendo che sia possibile interpretare l'art. 55 della L. 392/78 anche nel senso che la sanatoria in giudizio della morosità sia ammessa non solo nel procedimento per convalida di sfratto - come da orientamento prevalente della Corte di cassazione - ma anche nel giudizio ordinario di risoluzione del contratto per inadempimento. Analoga questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento al solo art. 3 Cost., era già stata dichiarata non fondata da Corte cost. 22 gennaio 1992, n. 2 (in questa Rivista 1992, 28) sul presupposto - peraltro - dell'applicabilità dell'art. 55 precitato al solo procedimento di convalida.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Nel corso di un giudizio promosso per la risoluzione di un contratto di locazione per inadempimento del conduttore, che non aveva pagato numerose mensilità del canone ma intendeva sanare in giudizio la morosità, con ordinanza emessa il 29 ottobre 1997 il Pretore di Napoli ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della L. 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), nella parte in cui prevede la possibilità di sanare in sede giudiziale la morosità, impedendo in tal modo la risoluzione del contratto, nel solo procedimento per convalida di sfratto e non anche nel giudizio ordinario di risoluzione per inadempimento.

La disposizione denunciata stabilisce, nel contesto della disciplina delle locazioni di immobili urbani, che la morosità del conduttore nel pagamento del canone e degli oneri accessori (previsti dall'art. 5 della stessa legge n. 392 del 1978 per la locazione di immobili ad uso di abitazione) può essere sanata in sede giudiziale per non più di tre volte nel corso di un quadriennio se il conduttore alla prima udienza, o in caso di comprovate condizioni di difficoltà nel termine assegnato dal giudice, versa l'importo dovuto per tutti i canoni scaduti e per gli oneri accessori maturati sino a tale data, maggiorati degli interessi legali e delle spese processuali liquidate dal giudice. Il pagamento esclude la risoluzione del contratto.

Il Pretore di Napoli, aderendo all'interpretazione della Corte di cassazione, ritiene che la particolare sanatoria della morosità, prevista dall'art. 55...

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