Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine483-487

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@CORTE COSTITUZIONALE 22 luglio 1999, n. 341 (ud. 14 luglio 1999). Pres. Granata - Rel. Onida - Imp. X.

Atti processuali penali - Lingua italiana - Imputato affetto dasordità, mutismo o sordomutismo - Partecipazione al processo - Diritto all'assistenza gratuita di un interprete - Capacità di leggere e scrivere - Irrilevanza - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 119 c.p.p., nella parte in cui non prevede che l'imputato sordo, muto o sordomuto, indipendentemente dal fatto che sappia o meno leggere e scrivere, ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete, scelto di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui, al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa. (C.p.p., art. 119) (1).

    (1) Per utili riferimenti, v. Cass. pen., sez. VI, 29 ottobre 1992, Faggian, in questa Rivista 1993, 308.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Nel corso del dibattimento a carico di un imputato sordomuto, che risulta saper leggere e scrivere, il Pretore di Marsala, con ordinanza emessa il 23 luglio 1998, pervenuta a questa Corte l'8 ottobre 1998, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dell'art. 119 c.p.p. «nella parte in cui non prevede che l'imputato sordomuto che sappia leggere e scrivere abbia diritto di farsi assistere, gratuitamente, da un interprete al fine di seguire il compimento degli atti cui partecipa e di partecipare coscientemente al dibattimento».

Premesso, quanto alla rilevanza, che la partecipazione al dibattimento dell'imputato sordomuto che sappia leggere e scrivere è regolata dall'art. 119, comma 1, c.p.p., che prevede solo l'uso dello scritto per la presentazione delle domande, degli avvertimenti e delle ammonizioni e per le relative risposte, mentre la nomina di interpreti è prevista dal successivo comma 2 solo nel caso in cui il sordomuto non sappia leggere o scrivere, il remittente ritiene che tale disposizione violi, in primo luogo, il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione, impedendo all'imputato sordomuto, che sappia leggere e scrivere, di comprendere tutto quanto accade nel corso dell'istruzione dibattimentale e di valutare se e quando rendere le spontanee dichiarazioni di cui all'art. 494 c.p.p., così impedendogli di partecipare coscientemente al dibattimento.

In secondo luogo, il giudice a quo ritiene che la disposizione in esame violi il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto riserva all'imputato sordomuto che sappia leggere e scrivere un trattamento deteriore rispetto all'imputato che non conosce la lingua italiana, cui l'art. 143 c.p.p. riconosce il diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui partecipa; rispetto all'imputato il cui stato mentale sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento, riguardo al quale l'art. 71 c.p.p. prescrive la sospensione del procedimento medesimo e la nomina di un curatore speciale; nonché rispetto all'imputato sordomuto che non sappia leggere o scrivere, per il quale è prevista dal comma 2 dello stesso art. 119 c.p.p. la nomina di uno o più interpreti.

Tale diversità di trattamento appare al remittente illogica ed irrazionale, considerando che tutte le ipotesi menzionate concernono casi in cui l'imputato, per ragioni diverse, non è in grado di partecipare coscientemente al procedimento, e che solo le altre disposizioni indicate prevedono gli opportuni rimedi ed accorgimenti processuali.

  1. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

    Ad avviso dell'Avvocatura erariale, il legislatore avrebbe ritenuto il sordomuto che sappia leggere e scrivere in grado di partecipare scientemente al procedimento, comunicando per iscritto, onde non sarebbe violato il diritto di difesa. Né vi sarebbe violazione del principio di eguaglianza, in quanto la diversità della disciplina dettata per l'imputato sordomuto che sappia leggere e scrivere rispetto alle altre evocate dal remittente si giustificherebbe per la differenza delle fattispecie messe a confronto.

    CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. - La questione sollevata investe la disciplina risultante dall'art. 119 del codice di procedura penale per l'ipotesi in cui l'imputato sia sordomuto e sappia leggere e scrivere. La disposizione prevede che quando un sordomuto «vuole o deve fare dichiarazioni», gli si presentano per iscritto le domande, gli avvertimenti e le ammonizioni, ed egli risponde per iscritto (comma 1); mentre solo per il caso in cui il sordomuto non sappia leggere o scrivere si prevede che l'autorità procedente nomini uno o più interpreti, scelti di preferenza fra le persone abituate a trattare con lui (comma 2).

    Tale disciplina appare al remittente lesiva, da un lato, del diritto di difesa dell'imputato, in quanto gli impedirebbe di comprendere tutto ciò che avviene nel dibattimento e di valutare se e quando rendere dichiarazioni spontanee a norma dell'art. 494 dello stesso codice, e dunque di partecipare coscientemente al dibattimento; dall'altro lato, del principio di eguaglianza, in quanto realizzerebbe una irragionevole differenza di trattamento rispetto alla ipotesi dell'imputato sordomuto che non sappia leggere e scrivere (in relazione alla quale si prevede la nomina di interpreti), nonché rispetto a quelle dell'imputato che non conosca la lingua italiana (per cui l'art. 143 c.p.p. prevede l'assistenza gratuita di un interprete), e dell'imputato che non sia in grado di partecipare coscientemente al procedimento a causa del suo stato mentale (nel qual caso l'art. 71 c.p.p. prevede la sospensione del procedimento e la nomina di un curatore speciale).

  2. - La questione è fondata, sotto il profilo della denunciata violazione dell'art. 24, secondo comma, della Costituzione.

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    La garanzia costituzionale del diritto di difesa comprende la effettiva possibilità che la partecipazione personale dell'imputato al procedimento avvenga in modo consapevole, in ispecie per - quanto qui rileva - nelle fasi che l'ordinamento...

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