Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine113-117

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@CORTE COSTITUZIONALE 17 febbraio 1999, n. 32 (ud. 10 febbraio 1999). Pres. Granata - Rel. Vassalli - Imp. Ramazan.

Misure cautelari personali - Custodia cautelare in carcere - Interrogatorio - Facoltà per il giudice di procedervi fino all'apertura del dibattimento - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 294, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede che fino all'apertura del dibattimento il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere. (C.p.p., art. 294) (1).

    (1) La citata sentenza Corte cost. 3 aprile 1997, n. 77, trovasi pubblicata in questa Rivista 1997, 132. Cfr., altresì, Cass. pen., sez. I, 23 gennaio 1998, Volpintesta, ivi 1998, 48 e Cass. pen., sez. I, 14 novembre 1997, Diodato, ivi 1997, 767.


RITENUTO IN FATTO. 1. - Il 9 maggio 1995 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Prato adottava, nei confronti di persona imputata di bancarotta fraudolenta, la misura cautelare della custodia in carcere, misura che veniva eseguita, dopo un lungo periodo di latitanza, il 4 marzo 1997, nella fase degli atti preliminari al dibattimento.

Dopo aver disatteso la richiesta di revoca della misura avanzata dal difensore dell'imputato, il Tribunale di Prato, prima dell'udienza dibattimentale, premesso di non aver proceduto all'interrogatorio a norma dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, solo perché, secondo la pressoché costante interpretazione giurisprudenziale, l'interrogatorio c.d. di garanzia deve essere espletato esclusivamente nella fase delle indagini preliminari, ha, con ordinanza dell'11 giugno 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procura penale, nella parte in cui l'uno non prevede che il giudice del dibattimento debba procedere all'interrogatorio di garanzia anche nella fase degli atti preliminari al giudizio e nella parte in cui l'altro non prevede l'estinzione della custodia per omesso interrogatorio in tale fase.

Punto di partenza delle contestazioni del rimettente è la sentenza n. 77 del 3 aprile 1997, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato, appunto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente o comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di esecuzione della custodia e dell'art. 302 dello stesso codice limitatamente alle parole «disposta nel corso delle indagini preliminari».

Dopo aver ripercorso le argomentazioni della indicata decisione della Corte e le (supposte) ragioni, fondate su motivi strettamente connessi alla rilevanza, che avrebbero determinato la decisione stessa a delimitare al momento della trasmissione degli atti al giudice del dibattimento la dichiarazione di illegittimità della normativa ora ricordata, il tribunle ravvisa in tali argomenti «una portata più ampia rispetto alla conclusione alla quale è giunta la Corte». Tanto più considerando il richiamo contenuto nella sentenza n. 77 del 1997 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà che richiede «la più tempestiva presa di contatto con il giudice della persona arrestata o detenuta, a prescindere dalla fase procedimentale in cui la privazione della libertà è avvenuta». Cosicché la fase degli atti preliminari al dibattimento - non differenziandosi, sotto il profilo della funzione dell'interrogatorio, da quella indicata dalla Corte quale dies ad quem l'interrogatorio deve essere espletato, derivandone, in caso contrario, la caducazione della misura - deve essere contrassegnata dall'applicazione degli artt. 294 e 304 del codice di procedura penale secondo la medesima ratio decidendi indicata dalla Corte.

  1. - Un'identica questione lo stesso Tribunale di Prato ha proposto, con ordinanza del 24 giugno 1997, sempre nella fase degli atti preliminari al dibattimento a carico di persona nei confronti della quale la misura custodiale, applicata dal giudice per le indagini preliminari il 9 maggio 1995, era stata eseguita solo il 12 giugno 1997, mentre il decreto che dispone il giudizio era stato emesso il 17 ottobre 1995.

    Ha denunciato pertanto, sempre richiamando la ratio decidendi della sentenza n. 77 del 1997, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, gli artt. 294, comma 1, e 302 del codice di procedura penale, nella parte in cui l'art. 294, comma 1, non prevede che il giudice del dibattimento debba procedere all'interrogatorio di garanzia anche nella fase degli atti preliminari al giudizio e nella parte in cui l'art. 302 non prevede l'estinzione della custodia per omesso interrogatorio in tale fase.

  2. - Con provvedimento del 16 gennaio 1996 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Verona applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di persona imputata di detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo un lungo periodo di latitanza, l'imputato veniva arrestato all'estero e consegnato alle autorità italiane il 18 aprile 1997, quindi sucessivamente alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento fissato per l'udienza del 16 giugno 1997.

    Il 23 aprile 1997 la difesa chiedeva al Tribunale di Verona, quale giudice del diabttimento, l'immediata liberazione dell'arrestato in conseguenza del mancato espletamento dell'interrogatorio di cui all'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale; e ciò in applicazione della sentenza n. 77 del 1997, la cui ratio decidendi sarebbe riferibile anche ai casi di mancato interrogatorio in un momento successivo alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento.

    Il giudice a quo, premesso che l'istanza era da ritenere infondata, attesi i limiti cronologici all'operatività di entrambe le statuizioni di illegittimità connaturati al decisum della Corte, ha allora sollevato, con ordinanza del 22 maggio 1997, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 294, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, anchePage 114 dopo la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio della custodia.

    Dopo aver ricordato gli argomenti che hanno indotto la Corte alla dichiarazione di illegittimità, il giudice a quo ritiene che i detti argomenti dovrebbero condurre ad un'analoga statuizione anche per l'ipotesi in cui l'esigenza dell'interrogatorio insorga in una fase successiva alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento; pure in tal caso, infatti, l'imputato in vinculis verrebbe privato «per un tempo considerevole, quello che va dalla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, del contatto con il giudice per motivi collegati unicamente alla diversità della fase processuale di inizio dell'esecuzione della misura».

  3. - Con ordinanza del 21 ottobre 1997 il Tribunale di Perugia, premesso che uno degli imputati era stato tratto in arresto il 7 settembre 1997...

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