Decisioni della Corte

Pagine403-406

Page 403

I.

@CORTE COSTITUZIONALE 31 marzo 2000, n. 93 (ud. 7 marzo 2000). Pres. Mirabelli - Est. Capotosti.

Consorzi - Contributi consortili - Contributi in favore dei consorzi di bonifica - Competenza e giurisdizione - Com petenza del tribunale in materia di imposte e tasse - Omessa previsione ovvero esclusione della competenza del giudice di pace - Questioni manifestamente inammis sibili di legittimità costituzionale. Consorzi - Contributi consortili - Contributi in favore dei consorzi di bonifica - Riscossione - Applicabilità delle norme che regolano l'esazione delle imposte dirette - Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale.

Sono manifestamente inammissibili, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui estende a tali controversie la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse, ovvero attribuisce ad esso le controversie in materia di contributi consortili, nonché dell'art. 7 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica. (C.p.c., art. 7; c.p.c., art. 9) (1).

È manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 113 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, del codice di procedura civile nella parte in cui estende alle controversie in materia di contributi di bonifica la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse, nonché dell'art. 21 R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), nella parte in cui dichiara applicabili alla riscossione dei contributi in questione le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette. (C.p.c., art. 9; R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, art. 21) (2).

II.

@CORTE COSTITUZIONALE 31 marzo 2000, n. 92 (ud. 7 marzo 2000). Pres. Mirabelli - Est. Capotosti.

Consorzi - Contributi consortili - Contributi in favore dei consorzi di bonifica - Competenza e giurisdizione - Com petenza del tribunale in materia di imposte e tasse - Omessa previsione ovvero esclusione della competenza del giudice di pace - Questioni manifestamente inammis sibili di legittimità costituzionale.

Sono manifestamente inammissibili in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 53, 97 e 113 Cost., le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7 del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede, ovvero esclude, la competenza del giudice di pace in ordine alle controversie in materia di contributi di bonifica, e dell'art. 9, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui estende a tali controversie la competenza del tribunale in materia di imposte e tasse. (C.p.c., art. 7; c.p.c., art. 9) (3).

    (1-3) Con riferimento alla prima pronuncia della Corte cost. si rinvia alle rispettive ordinanze di rinvio: Giud. pace Lecce 15 febbraio 1999, in G.U. n. 18, prima serie spec. 1999, 57; Giud. pace Cesena 12 gennaio 1999, in questa Rivista 1999, 235; Giud. pace 23 dicembre 1998, ivi 1999, 61 e Giud. pace 25 novembre 1998, ivi 1999, 389. Quanto, invece, alla sentenza n. 92, cfr. le ordinanze di rinvio: Giud. pace Otranto 18 maggio 1999, in G.U. n. 37, prima serie spec. 1999, 16; Giud. pace Maglie 20 gennaio 1999, ivi n. 14, prima serie spec. 1999, 91; Giud. pace Otranto 20 gennaio 1999, ivi n. 17, prima serie spec., 1999, 84; Giud. pace Otranto 31 dicembre 1998 e 20 gennaio 1999, ivi n. 11, prima serie spec. 1999, 94 ss. Infine, la sentenza Cass., sez. un., 23 settembre 1998, n. 9493, citata in parte motiva, trovasi pubblicata in questa Rivista 1998, 521. La questione di costituzionalità posta dalle ordinanze di rinvio non pare essere stata risolta in via definitiva dai provvedimenti in rassegna. In uno dei quali la Corte ha tenuto a precisare (evitando accuratamente ogni espressione dalla quale si potesse desumere un suo orientamento - che sarebbe in altra parte stato contrario ad una sua precedente pronunzia - in favore del carattere tributario dei contributi di bonifica) che «la qualificazione dell'oggetto della controversia va definita in base alle diverse norme che disciplinano specificamente l'entrata pubblica in contestazione» e che i giudici di rinvio «hanno dimostrato di non nutrire affatto (i dubbi di costituzionalità) e di poter risolvere in via interpretativa» le questioni sottoposte al loro esame.

I.

(Omissis). - Ritenuto che il Giudice di pace di Otranto, con sei ordinanze emesse il 25 novembre 1998, il Giudice di pace di Lecce, con tre ordinanze emesse rispettivamente il 23 dicembre 1998 e ed il 15 febbraio 1999...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT