Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE 31 luglio 2000, n. 403 (ud. 23 maggio 2000). Pres. Mirabelli - Rel. Chieppa - Soc. Lavaiano c. Direzione regionale delle entrate Sez. di Firenze.

Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone giuridiche - Periodo di imposta non coincidente con l'anno solare - Omessa esclusione dall'assoggettamento all'imposta locale sui redditi - Sovrapposizione d'imposta suglistessi beni assoggettati all'imposta comunale sugli immobili - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui, per coloro che sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare, non esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui redditi (Ilor) di fabbricati ed altri redditi contemplati nel comma 4. (D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504, art. 17) (1).

    (1) Cfr. le ordinanze di rinvio Com. trib. reg. Firenze 16 settembre 1998 trovansi pubblicate in Gazzetta Ufficiale n. 6, 1ª serie spec. 1999, 61.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Nel corso del giudizio di appello promosso avverso la sentenza emessa dalla Commissione tributaria di primo grado di Firenze, la Commissione tributaria regionale di Firenze, con separate ordinanze emesse il 16 settembre 1998 (r.o. nn. 50 e 51 del 1998), ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione - dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Premette il giudice rimettente che le società contribuenti avevano presentato ricorso avverso il silenzio-rifiuto espresso dall'Amministrazione sulle rispettive domande dirette ad ottenere il rimborso dell'Ilor, pagata per il periodo 1° gennaio-30 settembre 1993, in quanto, per lo stesso periodo, avevano pagato, in relazione ai medesimi immobili, anche l'Ici, ritenendo, quindi, a norma della legge delega istitutiva dell'Ici, che non vi potesse essere una sovrapposizione di imposta (Ilor-Ici).

La Commissione di primo grado, nel respingere il ricorso, aveva fatto espressa applicazione dell'art. 17, comma 5, del D.L.vo n. 504 del 1992, che, per l'appunto, fa decorrere l'esclusione dell'assoggettamento all'Ilor, per le società il cui periodo d'imposta non coincideva con l'anno solare, dal primo periodo di imposta successivo all'1 gennaio 1993.

Le Società interessate, nel proporre i ricorsi, sottolineavano come la legge istitutiva dell'Ici, nel dettare i principi di delega, non faceva differenziazione tra i vari casi di applicazione della nuova imposta, per quanto atteneva alla non applicabilità dell'Ilor, a prescindere dalla decorrenza del periodo di imposta.

Osserva, tuttavia, il giudice rimettente che la formulazione della norma in questione non sembra consentire interpretazioni adeguatrici alla ratio della legge n. 421 del 1992, trattandosi, peraltro, di norma transitoria e, quindi, di stretta interpretazione.

Ne consegue - sempre secondo la prospettazione della Commissione tributaria - che una configurazione dell'obbligazione tributaria che preveda, per le società con esercizio a cavallo di un anno, come nella specie, che abbiano versato l'Ilor anche per la parte di esercizio sociale intercorrente dall'1 gennaio al 30 settembre 1993 (periodo per il quale i redditi erano assoggettati ad Ici), la non ripetibilità del tributo contrasti con i principi costituzionali contenuti negli artt. 3 e 53 della Costituzione, giacché a fronte di un medesimo presupposto impositivo fa coesistere l'applicazione di due distinti tributi (Ici ed Ilor) per un certo periodo e solo per alcuni soggetti.

Il giudice a quo sottolinea la rilevanza della questione ai fini dei giudizi, in quanto solo una eventuale pronuncia di incostituzionalità della norma consentirebbe l'accoglimento degli appelli.

Il problema, precisa il giudice a quo, è stato di recente oggetto di una decisione di rigetto di questa Corte (sentenza n. 198 del 1998), ma la questione era stata sollevata in relazione ad altri parametri costituzionali (art. 76 della Costituzione).

  1. - Avanti a questa Corte si è costituita la Società «Lavaiano srl» anche quale società incorporante la Società «Triarco srl» parte privata nei giudizi avanti ai giudici rimettenti condividendo e sostenendo le ragioni addotte nelle ordinanze di rimessione.

  2. - Nell'imminenza della data fissata per l'udienza pubblica, sono state presentate memorie, con le quali si è evidenziato l'assoluta rilevanza della questione di costituzionalità, in quanto solo l'incostituzionalità della norma oggetto consentirebbe al giudice a quo di non confermare la sentenza di primo grado.

    Sottolineano, inoltre, la irrazionale ed ingiustificata discriminazione, rispetto a tutti gli altri contribuenti, che la norma opera, con conseguente violazione del principio di eguaglianza tributaria; principio più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale.

    CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta in via incidentale all'esame della Corte riguarda l'art. 17, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), nella parte in cui - per coloro che sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare - prevede l'esclusione dell'Ilor sui fabbricati per i redditi prodotti, dal primo periodo di imposta...

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