Decisioni della Corte

Pagine246

Page 246

@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 20 aprile 2000, n. 111 (c.c. 22 marzo 2000). Pres. Mirabelli - Rel. Marini - Imp. Carinci.

Notificazioni in materia penale - All'imputato detenuto - Impossibilità di consegna dell'atto - Disciplina applicabile - Notificazione eseguita da ufficiale giudiziario - Perfezionamento con rinvio di raccomandata - Mancato recapito della raccomandata - Disparità di trattamento rispetto alla disciplina dettata per le notificazioni a mezzo posta - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8 c.p.p., nella parte in cui impone, in caso di mancato recapito della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate alla ricezione, la restituzione del piego al mittente trascorsi dieci giorni dalla data del deposito della raccomandata stessa presso l'ufficiale postale. (C.p.p., art. 157) (1).

    (1) Per utili riferimenti v. la citata sentenza Corte cost. 23 settembre 1998, n. 346, in questa Rivista 1998, 784 con nota di D. POTETTI, La notifica «per compiuta giacenza» (art. 8 L. n. 890/1982) dopo la sentenza n. 346/1998 della Corte costituzionale. Effetti sui procedimenti in corso.

(Omissis). - Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza emessa il 26 ottobre 1998, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 157, comma 8, del codice di procedura penale (Prima notificazione all'imputato non detenuto), nella parte in cui, secondo l'interpretazione che ne dà lo stesso rimettente, imporrebbe - in caso di mancato recapito della raccomandata spedita dall'ufficiale giudiziario per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone abilitate alla ricezione - la restituzione del piego al mittente trascorsi dieci giorni dalla data del deposito della raccomandata stessa presso l'ufficio postale; che, ad avviso del remittente, in caso di mancata consegna della raccomandata prevista dall'ultimo comma dell'art. 157 c.p.p., deve infatti trovare applicazione la disciplina propria delle notificazioni a mezzo posta, in virtù di quanto previsto dall'art. 10 della legge 20 novembre 1982, n. 890 (Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT