Decisioni della Corte

Pagine371-372

Page 371

@CORTE COSTITUZIONALE 13 giugno 2000, n. 186 (ud. 7 giugno 2000). Pres. Mirabelli - Rel. Bile - Ric. Baron.

Cassazione penale - Sanzione pecuniaria e spese per inammissibilità o rigetto del ricorso - Inammissibilità del ricorso - Comportamento colposo del ricorrente - Sussistenza - Esclusione - Omessa condanna al pagamento di una penale - Mancata previsione - Illegittimità costituzionale. - Cassazione penale - Sanzione pecuniaria e spese per inammissibilità o rigetto del ricorso - Inammissibilità del ricorso - Comportamento colposo del ricorrente - Sussistenza - Esclusione - Omessa condanna al pagamento delle spese - Questione infondata di legittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 616 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa non pronunciare la condanna in favore della Cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. (C.p.p., art. 616) (1).

Non è fondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale della rimanente parte dell'art. 616 c.p.p. (C.p.p., art. 616) (2).

    (1) Interessante sentenza interpretativa con la quale la Consulta interviene a rimuovere l'automatismo, finora previsto dall'art. 616 c.p.p., tra l'inammissibilità di un ricorso in Cassazione e la condanna al pagamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende. Per utili riferimenti in argomento, cfr. Cass. pen., sez. IV, 3 dicembre 1997, Motta, in questa Rivista 1998, 262 e Cass. pen., sez. I, 19 luglio 1995, Crisafi, ivi 1996, 284.

(2) Cfr. Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 1998, Tresoldi, in questa Rivista 1999, 200; Cass. pen., sez. VI, 12 febbraio 1997, Romero, ivi 1997, 800 e Cass. pen., sez. I, 11 ottobre 1996, Bisesi, ivi 1997, 212.

RITENUTO IN FATTO. 1. (Omissis).

CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - dell'art. 616 c.p.p. nella parte in cui (in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione) prevede la condanna della parte privata ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  1. - Nella motivazione dell'ordinanza il giudice a quo afferma di dover applicare l'art. 616 c.p.p. in ordine tanto alle spese del procedimento quanto alla somma a favore della Cassa delle ammende. Nel dispositivo solleva invece la questione con esclusivo riferimento al provvedimento sulle spese.

    ...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT