Decisioni della Corte

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I.

@CORTE COSTITUZIONALE 25 ottobre 2000, n. 440 (ud. 12 ottobre 2000). Pres. Mirabelli - Rel. Neppi Modona - Imp. X.

Giudizio penale di primo grado - Dibattimento - Lettura di atti, documenti, deposizioni - Dichiarazioni rese dai prossimi congiunti dell'imputato nella fase delle indagini - Esercizio dei medesimi della facoltà di non deporre - Asserita lesione del principio del contraddittorio - Sopravvenuto mutamento della normativa di riferimento - Questione non fondata di legittimità costituzionale. - Giudizio penale di primo grado - Dibattimento - Fascicolo - Verbali di dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari - Acquisizione - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale.

Non è fondata, in riferimento all'art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 c.p.p., nella parte in cui, alla stregua della interpretazione indicata dalla sentenza n. 179 del 1994, consente di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgano della facoltà di non deporre ai sensi dell'art. 199 c.p.p. (C.p.p., art. 512; c.p.p., art. 199) (1).

È manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 500, commi 2 bis e 4, nella parte in cui consente al giudice del dibattimento di procedere all'acquisizione, a seguito di contestazione, dei verbali di informazioni rese dalle persone che versano nelle condizioni prima indicate. (C.p.p., art. 500) (2).

II.

@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 25 ottobre 2000, n. 439 (ud. 12 ottobre 2000). Pres. Mirabelli - Rel. Flick - Imp. Ielo.

Giudizio penale di primo grado - Dibattimento - Fascicolo - Dichiarazioni rese da imputato in procedimento connesso nella fase delle indagini - Esercizio del medesimo della facoltà di non deporre - Acquisizione delle predette di chiarazioni a seguito di contestazioni - Asserita lesione del giusto processo e del contraddittorio - Difetto di motivazione sulla rilevanza della questione - Questione manifestamente inammissibile di legittimità costituzionale.

È manifestamente inammissibile, in riferimento all'art. 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 513, comma 2, c.p.p., nel testo risultante a seguito della sentenza n. 361 del 1998. (C.p.p., art. 513) (3).

    (1-3) I provvedimenti in esame costituiscono le prime due pronunce della Corte costituzionale sull'applicazione dei principi dell'art. 111 della Costituzione in tema di «giusto processo». Per ulteriori riferimenti sulla tematica in oggetto, cfr. Corte app. Perugia, 25 maggio 2000, L., in questa Rivista 2000, 431 e Trib. Fermo, 16 marzo 2000, Lotti, ivi 2000, in questo fascicolo, sezione Giurisprudenza di merito. La citata sentenza Corte cost. 2 novembre 1998, n. 361, trovasi pubblicata ivi 1998, 653 con nota di P. DUBOLINO.

I.

RITENUTO IN FATTO. - 1. La Corte di assise di Nuoro ha sollevato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente che sia data lettura, nel corso del dibattimento, dei verbali relativi alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero da persone informate sui fatti che non abbiano inteso avvalersi della facoltà di non deporre ai sensi dell'art. 199 c.p.p., esercitando invece tale loro diritto nel dibattimento, nonché dell'art. 500, commi 2 bis e 4, dello stesso codice, nella parte in cui, "ove si ritenesse applicabile al caso in esame l'ingresso delle dichiarazioni attraverso il meccanismo della contestazione", consente al giudice del dibattimento di procedere all'acquisizione, a seguito di contestazioni, dei verbali di informazioni rese dalle persone che versano nelle condizioni prima indicate.

Osserva in fatto la Corte rimettente che nel corso del dibattimento la madre ed il fratello di due imputati, di cui era stata disposta l'assunzione come testimoni ai sensi dell'art. 507 c.p.p., avevano dichiarato di avvalersi della facoltà di astenersi dal deporre prevista dall'art. 199 c.p.p. Il pubblico ministero aveva quindi chiesto l'acquisizione e la lettura dei verbali delle informazioni rese dai medesimi nel corso delle indagini preliminari, facendo rilevare che prima dell'assunzione di dette informazioni i predetti soggetti, avvisati della facoltà di astenersi, avevano dichiarato che non intendevano avvalersene.

Al riguardo, il giudice a quo rileva che con sentenza n. 179 del 1994 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 512 c.p.p., ritenendo che tale norma consentisse la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari dai prossimi congiunti dell'imputato che si avvalgono in dibattimento della facoltà di non deporre.

Peraltro - prosegue il rimettente - successivamente a tale decisione la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ha modificato l'art. 111 della Costituzione, introducendo nell'ordinamento il principio del contraddittorio nella formazione della prova, "con la ulteriore specificazione che "la colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sem-Page 626 pre volontariamente sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore"".

Il rimettente ritiene pertanto che l'art. 512 c.p.p., nella parte in cui consente - secondo l'interpretazione datane dalla Corte costituzionale - la lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da persone che, in dibattimento, si avvalgono della facoltà di non testimoniare, benché in precedenza avessero rinunciato a tale facoltà, sia in contrasto con il principio del...

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