Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE COSTITUZIONALE 18 aprile 2000, n. 106 (c.c. 22 marzo 2000). Pres. Mirabelli - Rel. Ruperto - Imp. Bertoli

Patente - Revoca e sospensione - Sospensione - Patteggiamento - Art. 222 nuovo c.s. - Applicabilità d'ufficio della sospensione anche nell'ambito di tale rito - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 101, 111 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 nuovo c.s., in relazione agli artt. 218, comma 1, 2 e 5 nuovo c.s., 133 c.p., 444 e 445 c.p.p., laddove prevede l'applicazione d'ufficio, senza accordo delle parti, della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida anche nell'ambito del rito del patteggiamento. (Nuovo c.s., art. 222) (1).

    (1) L'ordinanza di rinvio Pret. pen. Brescia 21 ottobre 1998, trovasi pubblicata in G.U. n. 20, prima serie spec. 1999, 90. La Corte costituzionale ha così ritenuto erroneo l'assunto del giudice remittente, il quale ha fondato l'incompatibilità della sospensione con l'applicazione della pena su richiesta sulla pretesa accessorietà della sanzione amministrativa a sentenza declaratoria di responsabilità penale. Questione identica a quella sollevata dal Pretore di Brescia è già stata dichiarata manifestamente infondata da Corte cost. 23 giugno 1999, n. 264, in Giur. cost. 1999, 2228.

Ritenuto che il Pretore di Brescia - nel corso di un giudizio penale, a seguito dell'annullamento, da parte della Corte di cassazione, della sentenza resa ex art. 444 c.p.p. dallo stesso giudice, limitatamente all'omessa applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all'art. 222 del codice della strada - ha sollevato, con ordinanza del 21 ottobre 1998, questione di legittimità costituzionale dell'art. 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all'art. 218, commi 1, 2 e 5 dello stesso decreto legislativo, all'art. 133 del codice penale, ed agli artt. 444 e 445 del codice di procedura penale;

che, secondo il rimettente, le norme denunciate - imponendo al giudice l'applicazione d'ufficio della sanzione amministrativa accessoria anche con la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., senza che il punto fossa formare oggetto dell'accordo delle parti - contrastano: a) con gli artt. 101 e 111 Cost., perché il giudice del patteggiamento è tenuto a fissare, entro il...

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