Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE 6 luglio 2001, n. 224 (ud. 4 luglio 2001). Pres. Ruperto - Rel. Flick - Imp. X.

Giudice penale - Incompatibilità - Atti compiuti nel procedimento - Giudice che abbia pronunciato sentenza, poi annullata, nei confronti dello stesso imputato e per lo stesso fatto - Incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare - Omessa previsione - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 34, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice dell'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per lo stesso fatto. (C.p.p., art. 34) (1).

    (1) In argomento, si veda Corte cost. 27 aprile 2001, n. 112, in Gazzetta Ufficiale, Prima Serie spec. n. 17 del 2 maggio 2001, secondo cui è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare che abbia disposto il rinvio a giudizio a esercitare nuovamente - a seguito di annullamento del precedente decreto che dispone il giudizio - la funzione di trattazione dell'udienza preliminare, nei confronti dello stesso imputato e per il medesimo reato.

RITENUTO IN FATTO. 1. - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Montepulciano, con ordinanza emessa il 10 maggio 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 1, c.p.p., «nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che, avendo contribuito a pronunciare sentenza di condanna di primo grado, si ritrovi, a seguito di successive vicende processuali, a dover riesaminare la medesima fattispecie, sia pure ai... limitati fini dell'eventuale pronuncia del decreto che dispone il giudizio».

Il giudice a quo premette, in punto di fatto, di aver concorso, quale componente del collegio, alla pronuncia della sentenza di condanna emessa il 26 aprile 1998 dal Tribunale di Montepulciano nei confronti dell'imputato C.S. A seguito dell'annullamento della decisione da parte della Corte di appello di Firenze e della conseguente regressione del procedimento, esso rimettente - che aveva nel frattempo assunto le funzioni di giudice delle indagini preliminari nello stesso tribunale - si era peraltro trovato a conoscere nuovamente, in sede di udienza preliminare, dei fatti in precedenza giudicati.

L'«eccezione di incompatibilità» - sollevata per tale ragione dalla difesa dell'imputato - non poteva, tuttavia, secondo il rimettente, essere accolta in base alle norme vigenti, non rientrando la fattispecie in questione fra quelle elencate dall'art. 34 c.p.p.; né, d'altra parte, poteva configurarsi un obbligo di astensione di esso giudice ai sensi dell'art. 36 c.p.p.; e particolamente della lettera h) di tale disposizione, in quanto le «ragioni di convenienza», cui essa ha riguardo, sono, per giurisprudenza consolidata, di natura esclusivamente extraprocessuale.

Ad avviso del giudice a quo, l'art. 34, comma 1, c.p.p. contrasterebbe, peraltro, sotto il profilo indicato, con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. L'ipotesi del giudice che, avendo concorso a pronunciare sentenza, venga chiamato a riesaminare la medesima vicenda in sede di udienza preliminare, risulterebbe, infatti, del tutto analoga a quella - considerata per converso generativa di incompatibilità dalla norma impugnata - del giudice che, avendo concorso a pronunciare sentenza in un grado di giudizio, si trovi ad esercitare le proprie funzioni in un diverso grado o nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento. Anche nella prima evenienza si assiterebbe, per vero, ad una evidente compromissione dell'imparzialità del giudice, a fronte della «forza di prevenzione» esercitata, nella rinnovata fase processuale, dalle valutazioni compiute ai fini della precedente decisione.

Quanto, poi, alla rilevanza della questione, il rimettente evidenzia come dalla sua decisione venga a dipendere «il regolare e imparziale svolgimento dell'udienza preliminare» in corso nel giudizio a quo.

L'Avvocatura erariale sottolinea, in particolare, come questa Corte abbia in più occasioni chiarito che la disciplina delle incompatibilità è volta ad evitare che la valutazione sul merito dell'accusa possa essere, o apparire, pregiudicata da precedenti valutazioni «di merito», onde la «relazione di incompatibilità» costituzionalmente rilevante avrebbe come termine di riferimento esclusivo il «giudizio» vero e proprio, ossia l'accertamento di merito sulla responsabilità dell'imputato. Tale qualifica non spetterebbe, per contro, all'udienza preliminare, in quanto sede di valutazioni meramente «propedeutiche» al giudizio stesso.

CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Montepulciano dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Carta, dell'art. 34, comma 1, c.p.p., nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice che, avendo concorso a pronunciare sentenza in un grado di giudizio, si trovi, per effetto dell'annullamento della sentenza stessa e della conseguente regressione del processo, a dover riesaminare la medesima vicenda in sede di udienza preliminare.

Alla radice del quesito di costituzionalità vi è il rilievo del diverso trattamento riservato alla fattispecie in esame rispetto ad ipotesi analoghe, per le quali è invece sancita l'incompatibilità, e particolarmente rispetto a quella del giudice che, avendo concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento, sia chiamato ad esercitare funzioni di giudice negli altri gradi o a partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento. Risulterebbero in tal modo compromessi, oltre al principio di uguaglianza, anche il diritto di difesa e la garanzia del giusto processo, di riflesso al vulnus dei principi di terzietà e imparzialità del giudice.

  1. - La questione è fondata. Page 494

    2.1. - La norma oggetto dello scrutinio di costituzionalità, dettando la regola primaria in tema di incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, delinea una incompatibilità di tipo «verticale» - in senso tanto «ascendente» che «discendente» - escludendo segnatamente che il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento possa esercitare funzioni di giudice negli altri gradi, ovvero partecipare al giudizio di rinvio dopo...

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