Decisioni della Corte

AutoreCasa Editrice La Tribuna
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@CORTE COSTITUZIONALE Ord. 14 dicembre 2001, n. 410 (c.c. 21 novembre 2001). Pres. Vari - Est. Marini - Soc. Regio c. Soc. Gestar.

Sfratto - Per morosità - Termine per la sanatoria - Disciplina ex art. 55 L. n. 392/78 - Immobili adibiti ad uso diverso dall'abitazione - Mancata previsione - Ingiustificata discriminazione rispetto ai conduttori di immobili ad uso abitativo - Questione manifestamente infondata di legittimità costituzionale.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 55 della L. 27 luglio 1978, n. 392, nella parte in cui non prevede la possibilità del conduttore di un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione di ottenere dal giudice la concessione del termine di sanatoria, previsto da tale norma solo per i contratti ad uso abitazione. (L. 27 luglio 1978, n. 392, art. 55) (1).

    (1) L'ordinanza di rinvio Trib. Torino 26 febbraio 2001, trovasi pubblicata in G.U. n. 19, 1a serie spec., del 16 maggio 2001, p. 80.


(Omissis). - Ritenuto che, con ordinanza emessa il 26 febbraio 2001, Il Tribunale di Torino - nel corso di un procedimento di convalida di sfratto per morosità relativo ad un immobile adibito ad uso non abitativo - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani) «nella parte in cui non prevede [...] la possibilità del conduttore di un contratto di locazione di immobile ad uso diverso da abitazione di ottenere dal giudice la concessione del termine di sanatoria, previsto da tale norma solo per i contratti locatizi ad uso abitazione»;

che il rimettente - premesso che, a seguito della sentenza delle sezioni unite civili 28 aprile 1999, n. 272, l'applicabilità della norma impugnata alle sole locazioni ad uso abitativo costituisce ormai diritto vivente - ritiene che la norma stessa si ponga innanzitutto in contrasto con il principio di eguaglianza, discriminando tra due situazioni che egli assume perfettamente omogenee, «sia ai fini dei diritti della personalità sia ai fini sociali», in quanto la perdita del luogo ove si eserciti l'impresa sarebbe - ad avviso dello stesso rimettente - altrettanto grave, sotto entrambi i profili, della perdita dell'abitazione;

che risulterebbe altresì leso, sotto altro aspetto, il diritto di difesa del conduttore di...

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