Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE 11 giugno 2003, n. 203 (c.c. 26 febbraio 2003). Pres. Chieppa - Rel. Bile - Azienda Casa Emilia Romagna c. Piconese ed altri.

Edilizia popolare ed economica - Assegnazione - Canone- Mancato pagamento di rate di fitto - Facoltà riconosciuta agli Istituti autonomi delle case popolari di richiedere l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti dell'inquilino moroso - Mancato pagamento nel termine - Conseguente sfratto - Questione infondata di legittimità costituzionale.

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), secondo il quale gli Istituti autonomi delle case popolari, «nelle ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto», possono chiedere al giudice di ingiungere con decreto all'inquilino moroso di pagare entro un determinato termine, disponendo lo sfratto per il caso di inadempienza. (R.D. 28 aprile 1938, n. 1165, art. 32) (1).

    (1) L'ordinanza di rinvio Trib. Modena 18 luglio 2002, è pubblicata in Gazzetta Ufficiale prima serie spec. n. 40 del 2002. La norma di cui all'art. 32 del R.D. n. 1165/38 è stata già esaminata dalla Corte costituzionale che - con pronuncia 19 novembre 1991, n. 419 in questa Rivista 1991, 709 - ha dichiarato (conformemente a quanto già affermato nella sentenza n. 159 del 1969) infondata la questione sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., per pretesa disparità di trattamento tra assegnatari di alloggio di edilizia pubblica e conduttori nel rapporto privato di locazione.

RITENUTO IN FATTO. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Modena ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica), secondo il quale gli Istituti autonomi delle case popolari, «nelle ipotesi di mancato pagamento di rate di fitto», possono chiedere al giudice di ingiungere con decreto all'inquilino moroso di pagare entro un determinato termine, disponendo lo sfratto per il caso di inadempienza.

Dall'ordinanza risulta che l'Azienda Casa Emilia Romagna della Provincia di Modena (ACER) aveva chiesto con separati ricorsi l'emissione di decreti per ingiunzione e sfratto contro inquilini di alloggi di proprietà del Comune di Modena, morosi nel pagamento di rate dei canoni di locazione.

Il rimettente rileva che la sentenza n. 419 del 1991 di questa Corte - pur dichiarando non fondata la stessa questione oggi riproposta, essendo la differenza di trattamento normativo processuale fra inquilini privati e assegnatari fruitori di abitazioni a canoni non remunerativi giustificata dal perseguimento di scopi di pubblico interesse - aveva peraltro ritenuto la norma non perfettamente adeguata alle esigenze di tutela del diritto di abitazione ed aveva indirizzato un monito al legislatore, perché provvedesse a sostituirla con una disciplina più rispettosa del rilievo sociale del diritto di abitazione.

Poiché, dopo oltre dieci anni, il legislatore non avrebbe raccolto tale monito, il rimettente ritiene «più che mai legittimo continuare a dubitare della legittimità costituzionale della normativa de qua», anche perché, prima di fornire (come aveva fatto allora questa Corte) «una lettura costituzionalmente adeguata del giudizio di opposizione successivo alla pronunzia del decreto d'ingiunzione e sfratto», occorrerebbe chiedersi se l'inquilino assegnatario possa proporre l'opposizione senza il rischio di veder leso il suo diritto di difesa, e di trovarsi in posizione deteriore rispetto al comune conduttore.

Il rimettente al riguardo pone in rilievo che ogni altro conduttore, prima di essere sfrattato per morosità, cioè prima della pronuncia di un'ordinanza di convalida, fruisce di congrue garanzie difensive, perché non deve opporsi ad un provvedimento pronunciato inaudita altera parte, può costituirsi in giudizio entro i termini di comparizione, e all'udienza può opporsi alla convalida anche comparendo personalmente senza ministero di difensore. Viceversa, l'inquilino di casa popolare può difendersi solo proponendo opposizione al decreto ingiuntivo tramite difensore tecnico, e questa previsione sarebbe poco giustificabile, per un titolare di redditi modesti, che ben difficilmente potrebbe ottenere il gratuito patrocinio nel breve termine entro il quale deve essere fatta l'opposizione.

Ne deriverebbe, ad avviso del rimettente, il rischio concreto per una categoria «protetta» di non poter esercitare il diritto costituzionale di difesa tramite l'opposizione, anche considerando che per il conduttore di edilizia residenziale pubblica (contro il quale sia azionato lo speciale procedimento di cui alla norma impugnata), a differenza che per il normale conduttore, non sarebbe prevista la possibilità dell'opposizione tardiva né potrebbe essere concessa la sanatoria della morosità ex art. 55 della legge n. 392 del 1978.

Questi elementi, ad avviso del rimettente, evidenzierebbero profili di significativa ed ingiustificata disparità di trattamento tra i due procedimenti. E d'altro canto i profili di pubblico interesse che la Corte, nella sentenza n. 159 del 1969, aveva considerato idonei a giustificare la particolare procedura di cui alla norma censurata non dovrebbero rilevare quando, come nella specie, l'esplicazione di potestà pubblicistiche «si risolva (o rischi di risolversi) nella lesione dei diritti soggettivi spettanti agli attuali titolari di assegnazione».

CONSIDERATO IN DIRITTO. 1. - Il Tribunale di Modena propone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 del R.D. 28 aprile 1938, n. 1165 (Approvazione del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica). La norma prevede che gli istituti per le case popolari possono richiedere al giudice di ingiungere, con decreto, Page 456 all'inquilino moroso di pagare il dovuto entro un certo termine dalla notifica, trascorso il quale si procede allo sfratto; contro il decreto l'inquilino può proporre opposizione, e il giudice può in casi gravi sospendere l'esecuzione.

Il rimettente ritiene che questo procedimento violi gli artt. 3 e 24 della Costituzione, in quanto assoggetta gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica ad una disciplina ingiustificatamente deteriore rispetto agli altri conduttori di locazioni abitative e lede il loro diritto di difesa.

Al riguardo, pone in rilievo che i conduttori comuni, in caso di morosità, possono essere chiamati in giudizio dal locatore con il procedimento per convalida di sfratto e non sono assoggettati, come gli assegnatari, ad un ordine di sfratto emesso inaudita altera parte; fruiscono di un termine di comparizione non concesso agli assegnatari; possono esercitare il diritto di difesa nella fase speciale del procedimento per convalida opponendosi ad essa personalmente, senza il ministero di un difensore, necessario invece per l'opposizione al decreto di cui alla norma impugnata; possono, a differenza degli assegnatari, proporre opposizione tardiva; possono sanare la morosità, fruendo del «termine di grazia» previsto dall'art. 55 della...

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