Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE 25 luglio 2002, n. 394. Pres. Ruperto - Rel. Mezzanotte - Imp. X.

Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza- Effetto di giudicato nel procedimento disciplinareApplicabilità retroattiva, ovvero alle pronunce intervenute anteriormente alla nuova disciplina - Illegittimità costituzionale.

È costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma 1, della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effettivi del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che gli articoli 1 e 2 della stessa legge si riferiscono anche alle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate anteriormente alla sua entrata in vigore. (L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 1; L. 27 marzo 2001, n. 97, art. 2).

RITENUTO IN FATTO. 1. - Con ordinanza emessa in data 4 giugno 2001 e depositata in data 27 luglio 2001, la Corte di cassazione, terza sezione civile, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge 27 marzo 2001, n. 97 (Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche), «nella parte in cui dispone l'applicabilità degli articoli 1 e 2 della stessa legge (concernenti gli effetti della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti nel giudizio disciplinare) ai patteggiamenti perfezionatisi anteriormente alla nuova legge».

La Corte remittente premette di essere chiamata a decidere sul ricorso proposto da un ginecologo avverso la decisione con la quale in data 10 aprile 2000 la Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie aveva confermato la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi tre a lui irrogata dalla Commissione medici chirurghi della Provincia di Napoli all'esito di un procedimento disciplinare, nel quale gli era stato addebitato di avere cagionato interruzioni volontarie di gravidanza a dieci donne in contrasto con la legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione della gravidanza) e di avere tentato di commettere lo stesso reato nei confronti di altre due donne, fatti per i quali, con sentenza resa in data 22 maggio 1998 ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale dal giudice per le indagini preliminari presso la Pretura circondariale di Napoli, gli era stata applicata la pena di anni uno e mesi due di reclusione.

  1. - La Corte di cassazione rileva che, successivamente alla proposizione del ricorso, è entrata in vigore la legge 27 marzo 2001, n. 97, che, con l'articolo 1, ha modificato l'articolo 653 del codice di procedura penale, riconoscendo efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità alla sentenza penale irrevocabile di condanna (e non solo a quella di assoluzione, come era precedentemente previsto), quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.

    A tale sentenza di condanna - prosegue la Cassazione - è stata poi equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, mediante la modifica apportata dall'articolo 2 della citata legge n. 97 del 2001 all'articolo 445 del codice di procedura penale, il cui nuovo testo esclude il giudizio disciplinare dal principio secondo cui il patteggiamento «non ha efficacia nei giudizi civili e amministrativi».

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